Amministratori

Alunni con disturbi dell’apprendimento, la scuola deve predisporre misure adeguate

di Guido Befani

Rientra nei compiti istituzionali della scuola l’obbligo di allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate a consentire all’alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, di colmare il deficit nell’apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione. È quanto afferma il Tar del Lazio, con la sentenza n. 9720/2018.

L’approfondimento
Il Tar del Lazio è intervenuto evidenziando i profili di illegittimità del giudizio di non ammissione alla terza classe della scuola secondaria di primo grado di un alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) debitamente certificato, laddove l’Istituto non abbia predisposto misure compensative volte a consentire l’acquisizione di un livello di apprendimento sufficiente.

La decisione      
Nell’accogliere il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione, il Collegio ha avuto modo di rilevare come l’articolo 6 del Dm n. 5669/2011 imponga alle istituzioni scolastiche di adottare modalità valutative che consentano all’alunno con Dsa di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.
Per il Collegio, infatti, l’istituzione scolastica non può giustificare l’omessa adozione di misure compensative del disagio nell’apprendimento e trincerarsi dietro una presunta carente indicazione da parte della struttura sanitaria specialistica di rimedi e strumenti utili all’allestimento di strategie di recupero, atteso che l’individuazione di siffatte misure rientra nella sfera di competenza dell’Amministrazione scolastica, la quale può in ipotesi, anche avvalersi di consulenti da essa prescelti ma non può certo demandare ai sanitari che abbiano diagnosticato il deficit nell’apprendimento, l’individuazione delle misure di contrasto alla patologia riscontrata in un alunno.
Nello specifico, rientra nei compiti della scuola quello individuare le più opportune strategie di recupero onde permettere al discente di fronteggiare il gap nell’apprendimento, anche alla luce dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 170/2010, che invero stabilisce che «Agli studenti con Dsa le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, dell’università e della ricerca, garantiscono: b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali».
Pertanto, alla luce di siffatta certificazione diagnostica debitamente fatte pervenire alla scuola, deve ritenersi che l’istituto era stato posto in condizione di conoscere la patologia di cui è affetto l’alunno, ed era quindi in grado di apprestare le misure compensative necessarie ed opportune al fine di consentire al minore di conseguire un sufficiente livello di preparazione. La scuola è così venuta meno al delineato obbligo determinando l’illegittimità del provvedimento finale di riprovazione dell’alunno, con conseguente necessità di annullamento dello stesso.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva l’obbligo esistente in capo all’Amministrazione scolastica di allestire tutte le misure compensative e rimediali più opportune ed appropriate a consentire all’alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, di colmare il deficit nell’apprendimento e di raggiungere un adeguato livello di preparazione.

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