Amministratori

Alunni disabili, la scuola deve adottare piani educativi individuali effettivi

di Guido Befani

Il diritto del minore disabile alla definizione positiva del progetto di vita sussiste e va riconosciuto con immediatezza e pienezza e, pertanto, per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire (che deve atteggiarsi a mo’ di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali), incombe sull’Amministrazione all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva. È quanto afferma il Tar Valle d’Aosta, con la sentenza 14 gennaio 2019 n. 2.

L’approfondimento
Il Tar Valle d’Aosta è intervenuto sul diritto all’assistenza e all’inclusione sociale di studenti disabili in base ad un progetto organico e continuativo di interventi multidisciplinari.

La decisione      
Nell’accogliere il ricorso promosso dai familiari di un minore disabile avverso il diniego di definizione del progetto individuale di assistenza ai sensi dell’articolo 8 della Lr n. 14/2008, il Collegio ha avuto modo di rilevare come già il Dlgs 502/1992, all’articolo 1, chiarisca che il servizio sanitario nazionale debba assicurare, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza , della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
Per il Collegio, infatti, una lettura sistematica delle disposizioni nazionali e regionali sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria e, con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, ad affermare il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità.
Pertanto, con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, una volta riconosciuto il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, ne deriva la necessità per l’Amministrazione di erogare le misure di sostegno affinché il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap, configurandosi la posizione del soggetto affetto da disabilità in relazione all’ottenimento delle prestazioni assistenziali da parte delle competenti strutture in termini di un diritto (sociale) pressoché incomprimibile perché le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi a mo’ di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali, incombe sull’Amministrazione all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.

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