Amministratori

Medici-ricercatori, al giudice del lavoro la lite sull'extraorario diurno in ospedale

di Guido Befani

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario. È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza 18 febbraio 2019 n. 921.

L’approfondimento
Il Tar Napoli è intervenuto sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto la richiesta, avanzata da un dirigente medico, di accertamento del diritto a percepire il corrispettivo per ore extraorarie di lavoro ospedaliero diurno non retribuite.

La decisione      
Nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quale giudice del lavoro, il Collegio ha avuto modo di rilevare come nel caso di specie sottoposto all’attenzione del Tar, non si trattasse di ipotesi di collegamento della giurisdizione con lo status soggettivo di docente universitario e circa l’assetto integrato dell’organizzazione e dell’esercizio delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.
Per il Collegio, infatti, la parte ricorrente avrebbe agito per il riconoscimento del diritto a percepire il corrispettivo per ore extraorarie di lavoro ospedaliero diurno non retribuite
Pertanto, nella vicenda in esame rileva l’art.63 del D. Lgs. n.165/2001 che attribuisce al giudice ordinario tutte le controversie inerenti ogni fase del rapporto di lavoro, riservando al giudice amministrativo esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro; viceversa il diritto soggettivo al recupero del lavoro straordinario espletato in pendenza di un rapporto di lavoro pubblico può essere fatto valere solo con giudizio ordinario innanzi al Giudice del lavoro, dal momento che non si ha riguardo alla dinamica del rapporto universitario, ma all'accertamento nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria del (preteso) diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall'espletamento del rapporto lavorativo nell'ambito dell'Azienda medesima.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva l’appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell’ambito dell’organico funzionale definito dal direttore generale d’intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario.

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