Amministratori

Atti di stato civile formati all'estero, trascrizione in Comune anche su istanza dell'interessato

di Alessandro Vitiello

Si risolve con la necessaria dose di buon senso e pragmaticità una questione «tecnico-giuridica» che negli ultimi anni ha coinvolto gli uffici anagrafici comunali e le autorità diplomatico-consolari, attinente la leggittimazione dei cittadini interessati a trascrivere in Comune atti e provvedimenti di stato civile formati all'estero, prassi molto diffusa consentita dal comma 11, articolo 12, del Dpr 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Norma di carattere generale con la quale, però, non sembra concordare easattamente il successivo articolo 17, considerato dai più norma «speciale» - e quindi prevalente rispetto alla prima - che indica espressamente nell'autorità diplomatica o consolare il soggetto tenuto a chiedere la trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero nel Comune di residenza (anche futuro), di scrizione Aire o di nascita del cittadino interessato.

L'interpretazione autentica
A sciogliere il caso, sollevato dalla procura della Repubblica di Arezzo su sollecitazione dello stesso Comune, è il Consiglio di Stato, negli anni chiamato in causa da tre ministeri (Affari esteri, Giustizia e, da ultimo, dell'Interno) con un parere del quale dà conto la circolare n. 8/2019 pubblicata ieri on line dai Servizi demografici del Viminale.
Il parere del Consiglio di Stato riassume le considerazioni dei tre dicasteri, concludendo - nella convenienza di tutti (soprattutto dei cittadini interessati) ad avere provedimenti snelli e da portare a termine rapidamente - che è ammissibile e anche condivisibile per ragioni pragmaticità che la trascrizione degli atti sia chiesta direttamente dai cittadini interessati, prassi già largamente diffusa e accettata dagli uffici dell'anagrafe e dello stato civile dei Comuni.
Priorità, dunque, alla disposizione di carattere generale (comma 11, articolo 12, del Dpr 396/2000) per il quale «La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità». Mentre la norma speciale contenuta nell'articolo 17 diventa, in questo caso, sussidiaria degli obblighi funzionali dell'autorità diplomatica o consolare.
Questa opzione è ritenuta ammissibile dal Consiglio di Stato in quanto le due norme hanno due diversi destinatari: il comma 11 dell'articolo 12 è indirizzato alla «generalità degli interessati», mentre l'articolo 17 solo agli uffici diplomatici e consolari.

La circolare dei Servizi demografici n. 8/2019

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