Amministratori

La prestazione ospedaliera rinviata di pochi giorni non determina responsabilità sanitaria

di Giampaolo Piagnerelli

Il malato non può pretendere il risarcimento del danno se la prestazione sanitaria viene rinviata a stretto giro. Questo il contenuto della Cassazione n. 24514/2019.
Alla base delle decisione una vicenda piuttosto strana che ha visto protagonista un cittadino campano che si era recato presso un ospedale per sottoporsi a un programmato ciclo di chemioterapia da eseguirsi mediante catetere vescicale. Proprio quest'ultima circostanza aveva indotto il personale sanitario a riferire al paziente che non era possibile effettuare la cura in assenza di un infermiere di sesso maschile.
Di qui il cittadino si era recato presso la polizia municipale che lo aveva accompagnato presso la struttura sanitaria e grazie alle forze dell'ordine era stato possibile ottenere un nuovo appuntamento. Il paziente, in funzione del rinvio anche se ravvicinato della prestazione, ha chiesto il risarcimento dei danni per la mancata prestazione.

La parola ai magistrati
Il Tribunale aveva escluso che nella condotta tenuta dal personale sanitario potessero ravvisarsi gli estremi della colpa civile. I giudici di secondo grado hanno rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'attore, i sanitari sin da subito avevano invitato il paziente dopo che questi era tornato in ospedale insieme agli agenti di polizia municipale a sottoporsi subito alla chemioterapia e che questi si era rifiutato.
Altro elemento che la Cassazione prende in considerazione a sfavore del paziente e è che a questi era stato fissato un nuovo appuntamento a distanza di soli due giorni, e comunque sin da subito il personale sanitario si era attivato per reperire un valido sostituto dell'infermiere mancante.
Tra i motivi dell'appello il paziente aveva eccepito che essendo l'Asl legata al paziente da un rapporto di tipo contrattuale, sarebbe stato onere dell'azienda dimostrare la propria assenza di colpa, prova che non era stata data, sicchè erroneamente il Tribunale aveva ritenuto insussistente una condotta colposa in capo all'amministrazione convenuta.
Secondo la Cassazione il motivo resta assorbito dal rigetto di altri punti dell'appello: infatti non essendoci un danno risarcibile, resta superfluo discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24514/2019

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