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Niente conversione del permesso di soggiorno per l'extracomunitario che entra illegalmente in Italia

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.7477/2019, ha stabilito il principio secondo cui, se il soggiorno in Italia dello straniero è iniziato in maniera illegittima, ovvero in virtù di un titolo di soggiorno conseguito mediante una condotta fraudolenta, questo è vizio non superabile in virtù di fatti sopravvenuti, perché inficiante in maniera irreversibile ed insanabile il titolo originario.

Il fatto
Il Questore del luogo respinge l’istanza di aggiornamento, per cambio di nazionalità, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dalla stessa Questura per motivi di lavoro subordinato.
Il cittadino straniero in origine aveva chiesto, ed ottenuto, il permesso di soggiorno per asilo politico, poi aveva richiesto la conversione del titolo per motivi di lavoro subordinato.
Successivamente, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso presentando un passaporto; poi aveva presentato un’ulteriore istanza di rinnovo producendo un lasciapassare a validità semestrale rilasciato dalla rappresentanza diplomatica in attesa di conferma della cittadinanza, ottenendo il rilascio del permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato.
Infine, aveva richiesto la conversione del titolo da ultimo conseguito in permesso CE, producendo un passaporto rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica in Italia.
La pubblica autorità decide nel senso del rigetto in quanto ha acclarato che lo straniero aveva fatto ingresso sul territorio italiano esibendo falsi documenti e che il primo titolo di soggiorno era stato ottenuto esclusivamente in ragione della dichiarata nazionalità.

La decisione
La questione è stata risolta dal Consiglio di Stato che ha posto in evidenza che alcun rilievo assumono fatti sopravvenuti positivi: infatti, si tratta di situazioni lavorative che, comunque, andrebbero considerate in caso di redditi temporaneamente ridotti e che, comunque, devono trovare il loro presupposto nel possesso di un titolo di soggiorno, mentre, nel caso di specie, l’immigrato risulta titolare di un permesso di soggiorno (prima permesso di soggiorno per attesa occupazione e poi permesso per lavoro autonomo) rilasciato a seguito della rappresentazione di una situazione fittizia, che, quindi, ne preclude ogni valutazione.

Conclusioni
L’istanza doveva essere rigettata in quanto le disposizioni in tema di regolarizzazione, volte eccezionalmente a legittimare la presenza sul territorio nazionale di soggetti privi di titolo di soggiorno, non possono essere invocate al fine di desumere, al di fuor del relativo tipizzato procedimento, un generale ed indefinito principio di irrilevanza delle modalità di ingresso dello straniero in Italia, anche nell’ipotesi in cui siano caratterizzate dalla presentazione di dichiarazione non veritiere.

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