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Coronavirus/ 10 - Nidi e centri per anziani e disabili, Anci propone protocolli condivisi fra Comuni e gestori

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Fra le ricadute generate dal Coronavirus sugli uffici comunali assume rilievo l'attività riferita a riprogettare e regolamentare, con protocolli specifici, i servizi alternativi a quelli educativi e scolastici per l'infanzia e alle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. A dare il suggerimento di protocolli condivisi fra Comuni e soggetti privati (in appalto, concessione o convenzione) è Anci, nella nota di lettura dedicata alle disposizioni dell'articolo 48 del Dl 18/2020, sulle articolate modalità gestionali da seguire nella buia fase della sospensione dei servizi.

L'ambito di applicazione è rappresentato dai servizi educativi e scolastici per l'infanzia che sono stati sospesi con i provvedimenti adottati in base all'articolo 3, comma 1, del Dl 6/2020, e dalle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, sospese con ordinanze regionali o altri provvedimenti. Tra i servizi educativi per l'infanzia rientrano le prestazioni nei nidi e micronidi, nelle sezioni primavera, nei servizi integrativi per le famiglie (spazi gioco e centri per bambini e famiglie), nei servizi educativi in contesto domiciliare. Le scuole per l'infanzia operano invece in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione o scuola primaria.

Considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in questi servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.

Le coprogettazioni fra pubblico e privato individuano le priorità per lo svolgimento dei servizi, che sono svolti dai medesimi operatori, utilizzando fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie. Sono altresì da adottare specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti.

I Comuni sono autorizzati al pagamento di due differenti quote a favore dei gestori privati dei servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Una prima quota riguarda le prestazioni "riconvertite", previo accordo tra le parti, che saranno retribuite ai gestori con parte dell'importo dovuto per l'erogazione agli utenti dei nuovi servizi, secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi riconvertiti.

Una seconda quota di pagamenti sarà invece corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto. Le strutture dovranno comunque risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le due quote daranno luogo all'erogazione in favore dei soggetti cui è affidato il servizio di un importo complessivo di entità pari all'importo già previsto in bilancio, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso.

Anci suggerisce di prevedere la stipula di protocolli condivisi, pur nelle forme più semplici data la temporaneità e l'eccezionalità della situazione, tra le amministrazioni comunali e i soggetti gestori (in appalto, in concessione o in convenzione). I protocolli dovranno definire le tipologie di prestazioni nelle quali il servizio, nella nuova modalità di svolgimento, dovrà essere distinto, individuare la relativa quota destinata a ciascuna prestazione, definire altri aspetti quali la volontarietà, la sicurezza, le modalità di verifica dei servizi svolti. Nei protocolli, dovrà poi essere anche chiarito che, stante la modalità comunque ridotta di espletamento del servizio, non dovrà essere prevista la corresponsione di rette o di compartecipazioni da parte degli utenti e neppure da parte dei Comuni in sostituzione degli utenti stessi, come chiaramente desumibile dall'inciso che richiama le minori entrate per i servizi in questione.

Infine, le nuove alternative modalità di espletamento dei servizi, dove attivate, comportano la cessazione della possibilità, per i gestori dei servizi privati, di ottenere trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per i lavoratori impiegati nei servizi.

La nota di lettura

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