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Coronavirus - Bonus fiscale per le donazioni dirette alle strutture ospedaliere

di Federico Gavioli

L'articolo 66 del decreto «Cura Italia» concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La norma prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Le norme in esame rinviano in particolare all'articolo 27, della legge 13 maggio 1999 n. 133, che contiene agevolazioni fiscali per le erogazioni e i trasferimenti effettuati in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche.

I tecnici delle Entrate, con la circolare n. 8/2020, alla domanda se sia possibile ricomprendere nelle previsioni agevolative dell'articolo 66 anche le donazioni effettuate direttamente alle strutture ospedaliere sul territorio, hanno risposto che la finalità della norma è quella di incentivare la destinazione delle erogazioni liberali finalizzate al finanziamento degli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, rientrano tra le donazioni agevolabili:
• quelle effettuate in favore degli enti espressamente elencati dallo stesso articolo 66 (Stato, regioni, fondazioni, eccetera) ;
• quelle eseguite dalle persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa, non necessariamente per il tramite e/o favore degli enti espressamente indicati dalla norma, ma direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza Covid-19.

Conclusione coerente, secondo i tecnici delle Entrate, sotto il profilo sistematico, anche con la previsione extra-fiscale dell'articolo 4, del decreto «Cura Italia» che, al comma 1, stabilisce che le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid- 19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020.

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