Amministratori

Coronavirus - Assistenza domiciliare degli studenti disabili nel caos

di Amedeo Di Filippo

Le novità in tema di assistenza agli studenti disabili inserite nel Dl «Cura Italia» rischiano di far deflagrare un pesante conflitto tra Comuni e gestori che chiedono a gran voce il pagamento delle fatture per tutto il periodo di sospensione anche se i servizi non vengono resi.

Le richieste
L'articolo 48 del Dl 18/2020 autorizza gli enti, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, a fornire, avvalendosi del personale disponibile impiegato in questi servizi anche se dipendente dagli appaltatori o concessionari, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza, utilizzando le corrispondenti risorse già previste a bilancio a cui aggiungere una quota destinata a coprire l'importo complessivo originariamente stanziato.
Già in altra occasione (sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 marzo) è stato dato conto della richiesta formalizzata dalle cooperative sociali e dai sindacati, secondo cui la disposizione che autorizza al pagamento dei gestori privati per il periodo di sospensione sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ha carattere vincolante e non può essere derogata dalle Pa. L'uso della locuzione «sono autorizzate» si spiega con la necessità di tenere indenni le amministrazioni dalla responsabilità erariale altrimenti conseguente al pagamento di un corrispettivo per un servizio non reso. Le amministrazioni, però, non hanno alcuna discrezionalità nel decidere se avvalersi o meno di tale autorizzazione.
Com'era facile prevedere, alla richiesta si sono associati – per ora – i gestori del trasporto scolastico, i quali sostengono che, in quanto servizio pubblico essenziale, rientra nell'applicazione dell'articolo 48 e quindi impone il pagamento nel periodo della sospensione, talché le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare i pagamenti come da contratto. Pagamenti che avranno ricadute positive sui lavoratori impegnati in queste attività e sulle aziende che a causa dell'emergenza sono a rischio di default.

La posizione dell'Anci
Nel silenzio dell'Anci nazionale, sulla materia è da registrare un parere messo a disposizione da quella dell'Emilia Romagna, che giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle prospettate dalle coop. In sostanza il parere afferma che sono molteplici le ragioni per ancorare il riconoscimento del corrispettivo, nella originaria misura prevista contrattualmente, all'effettiva erogazione delle prestazioni, anche se rimodulate in contraddittorio col gestore. C'è, anzi, un preciso obbligo per la stazione appaltante di verificare l'esatto adempimento contrattuale da parte dell'affidatario, la cui violazione può integrare l'ipotesi del danno erariale. Ricorda inoltre che nell'appalto il prestatore dei servizi ha diritto all'utile di impresa, come risultante dall'offerta presentata all'amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che, in caso di sopravvenuta onerosità non dipendente dalla volontà o da fatto del prestatore del servizio, è consentito a quest'ultimo di potersi liberare del vincolo contrattuale senza addebiti da parte della Pa affidante.

Il dibattito parlamentare
Eravamo stati facili profeti nell'immaginare che la formulazione dell'articolo 48 avrebbe procurato imbarazzi interpretativi alle amministrazioni comunali e creato legittime aspettative ai gestori dei servizi, interessati a evitare Cig e bancarotta. Il problema però non sembra trovare adeguato approfondimento in Senato, dove la conversione del Dl 18/2020 è in fase avanzata di discussione. L'unico segnale che si coglie negli emendamenti finora proposti è quello di voler introdurre una specifica posta finanziaria a supporto dei Comuni o dei gestori. Il gruppo della Lega, per esempio, chiede di inserire nello stato di previsione del ministero del Lavoro un fondo di 5 milioni di euro per il 2020. Altri senatori, tra cui l'ex Ministra Fedeli, intendono riconoscere ai gestori, a copertura del mancato versamento delle rette, un contributo forfettario mensile di 120 euro per ogni bambino con età da zero a tre anni e di 45 per ogni bambino di età superiore. Altri propongono di istituire un fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19.
Nessuno degli emendamenti dunque intacca l'essenza dell'articolo 48, che quindi rimarrebbe nella sua versione originaria. Purtuttavia, il possibile inserimento di finanziamenti ad hoc potrebbe in parte risolvere il problema dei comuni, che si vedrebbero svincolati dall'onere di remunerare i gestori nel caso in cui i servizi non vengono svolti o di simulare una rimodulazione dei relativi progetti mettendo in moto un processo non certo semplice né immediato che prevede l'individuazione delle priorità, la coprogettazione con i gestori, l'adozione di specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti.

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