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Debiti tributari, multe, patronage e Imu-Tari: la Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DATIO IN SOLUTUM E DEBITO TRIBUTARIO
In assenza di una normativa specifica al riguardo relativa ai tributi locali, non si ritiene possibile il ricorso generalizzato all'istituto della prestazione in luogo dell'adempimento (articolo 1197 del codice civile), previsto dal legislatore esclusivamente per le imposte sul reddito e per l'imposta sulle successioni e donazioni, in materia di beni culturali. Inoltre, l'accettazione di una prestazione in luogo dell'adempimento di un debito tributario determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò, del resto, inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 35/2020

SANZIONI CODICE DELLA STRADA E UNIONI DEI COMUNI
L'esercizio del potere di accertamento delle sanzioni al codice della strada, delegato a una unione di Comuni necessita di una preventiva e chiara definizione dei rapporti finanziari con il singolo Comune, in ragione della differenziata titolarità dell'entrata rispetto alla tipologia di sanzione, e questo anche nell'ipotesi di una completa attribuzione del provento al soggetto unionale, al fine di una corretta composizione delle rispettive risultanze contabili e delle imputazioni dei successivi esiti positivi o negativi del credito. A questo fine, è indispensabile che l'ente e l'unione siano in ogni tempo, in grado di poter identificare univocamente il titolo di accertamento delle singole e rispettive entrate di competenza. I rapporti finanziari reciproci devono risultare opportunamente e adeguatamente regolamentati, anche attraverso apposite pattuizioni, perché sia resa evidente la catena di flusso, avente effetti finanziari ed economici sugli assetti contabili dell'ente, a garanzia della ricostruzione della filiera di gestione delle risorse pubbliche e a presidio dell'integrità della ricchezza collettiva.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 60/2020

LETTERA DI PATRONAGE E OBBLIGHI DI ACCANTONAMENTO
Secondo il principio contabile applicato n. 4/2, nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che, nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i «Fondi di riserva e altri accantonamenti», al fine di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito». In difetto dell'accantonamento integrale previsto dai principi contabili, l'esistenza di una garanzia debitoria comporterà l'obbligo di computare gli oneri per interessi, assunti con la menzionata lettera di patronage, in relazione al limite stabilito dall'articolo 204 del Tuel. L'obbligo di appostamento contabile degli impegni derivanti da lettere di patronage «forti» è parimenti stabilito dal principio contabile della contabilità economico-patrimoniale, che testualmente prevede: «È obbligatoria l'indicazione delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti"), avalli, e garanzie reali. Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie tra amministrazioni pubbliche e imprese controllate, partecipate e altre imprese».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 36/2020

INCENTIVO IMU/TARI
È opinione della sezione che il rinvio operato dal legislatore alla disciplina dei termini prevista dal Tuel debba intendersi nel senso che l'erogazione degli incentivi al personale previsti dall'articolo 1 comma 1091 della legge 145/2018 sia possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 46/2020

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