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Coronavirus - Detrazione delle donazioni, dalla ricevuta deve risultare la destinazione all'emergenza

di Federico Gavioli

Chiarimenti su detrazioni o deduzioni previste dall'articolo 66 del decreto «Cura Italia» per le erogazioni liberali in denaro effettuate per l'emergenza Covid-19 al Dipartimento della Protezione civile sui conti correnti dedicati. Sono tra quelli che l'agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare n. 11/E/2020. Le Entrate, inoltre, hanno fornito indicazioni per il caso di erogazioni mediante raccolte tramite intermediari collettori che raccolgono la somma complessiva e poi la versano nei conti correnti dedicati oppure nel caso in cui le erogazioni avvengano mediante piattaforme di crowdfunding (in sostanza tramite internet).

L'Agenzia delle Entrate con riferimento alla documentazione necessaria ritiene che sia necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata dall'estratto conto della società che le gestisce, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che sia finalizzato a finanziare gli interventi per l'emergenza Covid-19.

L'Agenzia, tuttavia, mostra una disponibilità più "aperta" laddove ritiene sufficiente, per la detrazione, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza.

Per quanto riguarda l'erogazione in denaro al Dipartimento della Protezione civile tramite collettori intermediari, di piattaforme di crowdfunding, nonché quelle eseguite tramite gli enti richiamati dall'articolo 27 della legge 133/1999 (fondazioni, associazioni, comitati e enti identificati dal Dpcm 20 giugno 2000), l'agenzia delle Entrate ritiene che i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta che attesta l'operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al Dpcm 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all'emergenza.

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