Amministratori

Dl Anticrisi - Servizi sociali ed educativi, prestazioni di comunità trasformate in attività domiciliari

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche possono trasformare in prestazioni domiciliari le attività di una più ampia serie di servizi sociali ed educativi in precedenza realizzati in micro-comunità, utilizzando le risorse già previste nei contratti originariamente stipulati.

Il decreto Anticrisi riformula in molte parti l'articolo 48 del Dl 18/2020, chiarendone le modalità applicative e ampliando la portata applicativa del particolare modulo di riorganizzazione delle attività per vari gruppi di utenti in condizioni di fragilità, nonché per gli alunni degli asili nido e delle scuole dell'infanzia.

La nuova disposizione assume come riferimento la sospensione dei servizi, ricomprendendo nel novero quelli educativi e scolastici per la primissima e per la prima infanzia, nonché quelli sociosanitari e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché nei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, includendo anche i servizi sanitari differibili.

Per tutte queste attività, sia su iniziativa dell'amministrazione sia su proposta dei soggetti gestori, gli enti forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi dove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato nei servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto,

La trasformazione dei servizi è sempre definita mediante coprogettazione, sulla base delle priorità individuate dall'amministrazione, e comporta per i gestori l'impiego degli stessi operatori, alle stesse condizioni assicurative previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali o concessoriestabilite negli atti di regolamentazione dei rapporti.

La nuova disposizione conferma la particolare attenzione per il contrasto al contagio, stabilendo che la gestione delle attività trasformate dovrà aversi nel rispetto di specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori e utenti: la coprogettazione deve quindi evidenziare, in relazione ai servizi, l'assunzione del protocollo del 24 aprile e degli specifici protocolli di settore eventualmente elaborati, anche a livello regionale.

A differenza della formulazione contenuta nel Dl 18/2020, la nuova versione della diposizione definisce in modo più dettagliato le modalità di utilizzo delle risorse impegnate per il contratto nella sua configurazione originaria.

Le prestazioni di comunità trasformate in attività domiciliari sulla base dell'accordo tra amministrazione e soggetto gestore, sono retribuite all'esecutore con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

La disposizione chiarisce che questo sistema di remunerazione costituisce una deroga alle previsioni del Dlgs 50/2016, connotando la trasformazione come una variante ex lege.

L'amministrazione, sempre facendo riferimento al budget contrattuale precedente, corrisponde inoltre un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è a esclusiva cura degli affidatari delle attività, tramite il personale preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

Una volta avviate le attività in forma domiciliare, i gestori avranno comunque la possibilità di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi.

Il decreto Anticrisi rafforza gli interventi di salvaguardia dei servizi socio-assistenziali ed educativi anche in relazione alle risorse, incrementando i fondi per le non autosufficienze e per le disabilità gravi, istituendo un fondo per il sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità nonché incrementando e definendo alcune nuove destinazioni funzionali del fondo per le famiglie, nella prospettiva di consentire il finanziamento dei centri estivi per i bambini.

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