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Decreto Anticrisi - Stranieri, sanatoria di sei mesi per i permessi di soggiorno scaduti

di Mimma Amoroso

Le disposizioni del Dl 34/2020 sull'emersione del lavoro irregolare, cui si accompagna una forma di sanatoria dei permessi di soggiorno scaduti, sono contenute nei 26 commi dell'articolo 103 per la cui piena attuazione dovranno essere emanati quattro diversi decreti interministeriali. È importante rilevare come la norma chiarisca sin dal principio la propria finalità che è quella di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della emergenza sanitaria in atto e di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari in alcuni settori economici riguardanti non solo cittadini stranieri ma anche italiani e comunitari.

I settori interessati
I settori interessati sono quelli dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e delle attività ad essi connesse (di filiera), nonché i settori dell'assistenza alla persona e del lavoro domestico. Sarebbe stato opportuno estendere i settori lavorativi anche a quello turistico-alberghiero ed edilizio, che pure in questa fase di necessario rilancio economico possono essere un bacino di impiego di tanti lavoratori stranieri.
La finalità della tutela della salute non è da considerarsi una fictio del legislatore, ma una vera esigenza di poter prendere in carico dal punto di vista sanitario, in caso di contagio, i soggetti attualmente privi di regolare permesso di soggiorno, per limitare la propagazione del virus e poter utilizzare le informazioni conseguenti, per esempio ai fini del tracciamento dei contatti e dei possibili soggetti contagiati.
Soggiace pertanto a questo principio prioritario la sanatoria (rilascio di permesso temporaneo), prevista dal comma 2 dell'articolo 103, per coloro che, avendo perso un lavoro in uno dei settori ammessi alla regolarizzazione, e hanno un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, possono ottenere un permesso valido 6 mesi che consente di cercare un impiego negli stessi settori e di convertire, entro i termini, il permesso temporaneo in un permesso di soggiorno valido 2 anni.
È poi data la possibilità di assumere regolarmente lavoratori che sono sul territorio ma non possono essere messi in regola perché privi di valido permesso di soggiorno, esigenza più volte rappresentata dal mondo produttivo che ha dovuto rinunciare all'arrivo di lavoratori (stagionali) dagli altri Paesi europei ed extraeuropei per effetto del lockdown.
Infine, c'è l'esigenza che proprio nei settori più essenziali, che non potevano essere fermati durante la pandemia, come quelli della filiera alimentare e dell'assistenza alla persona, si possa far uscire dalla irregolarità i rapporti di lavoro instaurati con stranieri privi di valido permesso di soggiorno o più banalmente assunti in nero. In questo caso alla regolarizzazione del permesso di soggiorno si aggiunge l'emersione dal lavoro irregolare che riguarda non solo rapporti con dipendenti stranieri ma anche con italiani.
Non sono marginali, quindi, gli interessi pubblici posti a fondamento di queste procedure, primo fra tutti quello della tutela della salute pubblica, a fronte di un effetto di sanatoria lato sensu che consentirà di stabilizzare migliaia di stranieri che sono rimasti nel nostro territorio senza avere i requisiti per rinnovare il permesso di soggiorno o convertirlo per motivi di lavoro, anche per effetto delle disposizioni introdotte nel 2018 con il Governo precedente, su proposta del ministro Salvini.

Procedura
I dettagli per la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle procedure sono rimessi a un decreto del ministro dell'Interno di concerto con l'Economia, il Lavoro e le Politiche agricole, alimentari e forestali, che dovrà disciplinare 3 tipologie di procedure:
1) la regolarizzazione del rapporto di lavoro per cittadini italiani o europei, da presentare all'Inps;
2) la regolarizzazione del rapporto di lavoro per cittadini stranieri, da presentare allo Sportello unico per l'immigrazione;
3) il rilascio di un permesso temporaneo per cittadini stranieri che non hanno la possibilità di regolarizzare un rapporto di lavoro, da presentare in Questura
Lo stesso decreto dovrà anche stabilire i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro e la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa. Di certo è che per ogni procedura di regolarizzazione il datore di lavoro occorre versare un contributo a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura (apprestamento del sistema informativo, costi del personale, costi per il permesso di soggiorno elettronico) che varia dai 500 euro richiesti per la regolarizzazione ai 130 richiesti per il permesso temporaneo (oltre a un ulteriore versamento che dovrà essere stabilito nella misura massima di 30 euro).
Inoltre, con un altro decreto interministeriale Lavoro-Economia-Interno-Politiche agricole si dovrà stabilire l'entità del contributo forfettario dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Va evidenziato che la sola proposizione della domanda di regolarizzazione consente al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa per la quale è stata presentata l'istanza, così com'è evidente che la procedura non potrà arrivare a buon esito qualora il datore di lavoro non sottoscriva il contratto di soggiorno, fatte salve cause di forza maggiore.

I requisiti per accedere
Appaiono inoltre stringenti i requisiti richiesti in capo ai lavoratori e, soprattutto, ai datori di lavoro. Per questi ultimi sono anche raddoppiate le sanzioni nei casi in cui impieghino irregolarmente cittadini stranieri che hanno presentato istanza di rilascio di permesso temporaneo (magari sfruttando i 6 mesi di validità dello stesso prima di regolarizzare il rapporto di lavoro).
L'accoglimento della domanda è subordinato alla sussistenza di taluni requisiti soggettivi che riguardano il lavoratore stesso e il datore di lavoro.
Il lavoratore straniero deve essere stato fotosegnalato prima dell'8 marzo 2020 o deve risultare essere entrato in Italia prima dell'8 marzo e aver reso la dichiarazione di presenza (che consente di rimanere in Italia per non oltre 90 giorni). Pertanto, non sono ammessi alla procedura soggetti che hanno fatto ingresso dopo tale data e in tal senso si può escludere che la disposizione costituisca un pull factor per i migranti che ancora in questi giorni raggiungono il nostro Paese via mare o via terra dal Nord-Est.
Il lavoratore non può essere regolarizzato se è stato destinatario di provvedimento di espulsione emanato in base ad alcune specifiche disposizioni (per esempio, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, quando lo straniero sia destinatario di provvedimenti assunti ai sensi del codice antimafia), se risulta segnalato da altri Stati europei ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, se è stato condannato per gravi reati, se sia considerato pericoloso da parte di uno degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere.
Sono comunque sospesi, nelle more della procedura, i procedimenti avviati per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Requisiti del datore di lavoro
Le domande di regolarizzazione non sono ammissibili nei casi in cui il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva per reati di:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
c) sfruttamento lavoratori irregolari.
Al contempo sono sospesi procedimenti penali amministrativi - anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale - avviati per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, a meno che non si tratti di procedimenti avviati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per sfruttamento del lavoro.

Contratto di soggiorno
La procedura di regolarizzazione trova la sua conclusione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, presso cui, al termine dei controlli sui presupposti soggettivi e oggettivi, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno e avviare la comunicazione obbligatoria al ministero del Lavoro e per avviare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Attività di monitoraggio e controllo nel settore agricolo
Sempre nell'ottica di prevenire la diffusione del contagio da Covid 19, maggiore impulso viene dato alle attività di contrasto a forme di sfruttamento dei lavoratori, per i quali è stato istituito un tavolo operativo presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali che d'ora in poi potrà avvalersi del supporto operativo del dipartimento per la Protezione civile e della Croce rossa italiana, deve ritenersi soprattutto per garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative.

Opportunità di lavoro
Tra le disposizioni contenute negli ultimi commi, di interesse è quanto previso dal comma 22, che autorizza l'impiego per un periodo non superiorea 6 mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di 900 unità. Dunque, la procedura sarà un'occasione anche per i giovani italiani al momento privi di un lavoro stabile, che avranno l'opportunità di lavorare, per almeno 6 mesi ma che certamente verranno prorogati, negli uffici del ministero dell'Interno (prefetture e questure) per la trattazione delle migliaia di pratiche che si può immaginare verranno presentate.

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