Amministratori

La proroga dello scioglimento del Consiglio comunale ha carattere eccezionale e va motivata

di Ulderico Izzo

Lo scioglimento dell’organo elettivo è una misura di prevenzione per fronteggiare un’emergenza straordinaria, priva di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori e posta al fine di salvaguardia della pubblica collettività, per cui la sua proroga è un evento ancor più straordinario, da legarsi a circostanze diverse dalla mera continuazione dell’operato della commissione prefettizia, la quale, affronta le problematiche preesistenti, al fine di rimuovere l’evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento della criminalità organizzata locale.
Deve sussistere, pertanto, una motivazione molto rilevante e legata alla peculiarità del caso di specie per allontanare ulteriormente lo svolgersi della democrazia elettorale che caratterizza l’affidamento ordinario della gestione di un Ente locale.
Con questa motivazione il Tar Lazio, con la sentenza n. 5837/2019, annulla il Dpr di proroga, di ulteriori sei mesi, dello scioglimento di un Comune salentino.

Il fatto
Ex amministratori e cittadini elettori, aventi legittimazione attiva, hanno impugnato dinanzi al Tar della Capitale il decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2018, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 143 del Dlgs n. 267/2000 per un periodo di ulteriori 6 mesi rispetto ai 18 previsti dal precedente Dpr che disponeva l’originario scioglimento.
Il Tribunale capitolino, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso, ravvisando la carenza dell’eccezionalità del provvedimento di proroga.

La decisione
Dalla lettura della sentenza emerge con chiarezza l’esistenza di una netta divergenza dell’operato dell’Amministrazione rispetto alla ratio della disposizione normativa di riferimento, quale l’articolo 143 del Tuel.
Detta norma, come affermato dal Collegio prevede che ildecreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle Amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso.
Dalla mera lettura del testo legislativo quindi, emerge, che l’evento della proroga dello scioglimento è considerato non conseguenziale a una, sia pure impeccabile e incisiva, gestione commissariale ma disponibile solo in casi eccezionali, come iniziativa eventuale.
Tale eccezionalità, legata necessariamente alle esigenze specifiche della gestione commissariale e alla ritenuta evidenza di necessitare dell’ulteriore periodo semestrale, non sono state dimostrate dalla relazione ministeriale.
Dalle motivazioni a supporto della richiesta di proroga, si legge piuttosto la rilevata volontà di continuare la gestione commissariale secondo l’ordinaria attività svolta fino alla conclusione naturale del periodo di diciotto mesi e non il riscontro di una particolare situazione di eccezionalità che imponeva la proroga in riferimento a iniziative che solo la commissione stessa avrebbe potuto assumere o continuare a gestire e non l’Amministrazione di nuova elezione.

Conclusioni
La legge impone che l’adozione di determinati provvedimenti sia possibile in presenza di determinate condizioni che non possono sfuggire neanche per amministrazione dell’Interno, che avrebbe dovuto effettivamente verificare se la richiesta di proroga fosse suffragata dall’eccezionalità richiesta dal legislatore.

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