Amministratori

Pubblicità, scadenze e monitoraggi: tutte le regole per non perdere i contributi per gli investimenti del decreto crescita

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'attenzione alle politiche ambientali è sempre più al centro delle scelte del legislatore che tenta di ottenere la collaborazione degli enti locali nell'incentivare la realizzazione di investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il decreto legge 34/2019, all'articolo 2, comma 30, ha infatti previsto l'attribuzione di contributi, da un minimo di 50mila a un massimo di 250mila euro, graduati sulla base di classi di popolazione dei Comuni.
Il ministreo dello Sviluppo economico ha provveduto alla pubblicazione tempestiva del decreto attuativo (Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri), specificando le modalità operative alle quali i Comuni dovranno attenersi se vorranno esercitare la facoltà di utilizzare i contributi ministeriali stanziati per un totale massimo complessivo di 500 milioni.

Opere finanziabili
Le opere pubbliche finanziabili non dovranno essere già state ricomprese nella programmazione 2019/2021 (Dup, piano opere pubbliche o bilancio preventivo), non dovranno essere state oggetto di precedenti finanziamenti e potranno ricomprendere:
a) interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e altre operazioni di efficientamento energetico;
b) interventi in materia di mobilità sostenibile, per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e altre operazioni di sviluppo territoriale sostenibile.

Pubblicità, tempistica e monitoraggio
I Comuni dovranno inoltre prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:
1) pubblicità: l'ente dovrà pubblicare l'importo del contributo ottenuto sulla propria sezione «Amministrazione trasparente sezione Opere pubbliche». L'assolvimento dell'obbligo esonererà l'ente dall'onere di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari (articolo 158 del Tuel);
2) tempistica: viene introdotta una condizione di decadenza dal contributo, nel caso in cui i lavori oggetto di finanziamento non dovessero iniziare entro il mese di ottobre 2019. L'avvio dei lavori rappresenterà la condizione necessaria a ottenere il versamento di una quota pari al 50%, mentre il saldo avverrà previa produzione degli atti relativi al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori oggetto di contributo;
3) monitoraggio: la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche dovrà essere monitorata attraverso il sistema di monitoraggio (articolo 1, comma 703, della legge 190/2014), classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita».
Per poter avviare subito la macchina per spendere le risorse, i comuni dovranno quindi individuare l'intervento da finanziare, rientrante tra quelli finanziabili; approvare la progettazione di primo livello (consistente almeno nel documento delle alternative progettuali o nel progetto di fattibilità tecnica ed economica); adeguare gli strumenti di programmazione, mediante nota di aggiornamento al Dup, variazione al bilancio di previsione e variazione al piano delle opere pubbliche (per interventi di importo pari o superiore a 100.000 euro); completare la progettazione e appaltare i lavori.

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