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Dal danno d'immagine al bollo auto: le massime della Consulta degli ultimi mesi sulle autonomie

selezione a cura di Daniela Casciola

Pubblichiamo di seguito una rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce della Corte costituzionale depositate nel corso degli ultimi mesi.

Danno all'immagine della Pa, inammissibile la questione sul G8
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile (Dlgs 174/2016 ) sollevata dalla Corte dei conti, sezione Liguria, in merito alle condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all'immagine della Pubblica amministrazione davanti al giudice contabile. I fatti sono quelli del G8 di Genova del luglio 2001. Con la sentenza n. 191/2019, la Corte non è quindi entrata nel merito della questione, rilevando che la disciplina del danno all'immagine della Pa, contenuta nel nuovo Codice di giustizia contabile, si presta a differenti interpretazioni quanto all'individuazione dei reati per i quali la Procura contabile può agire per chiedere il risarcimento di questo tipo di danno. Secondo i giudici costituzionali, la Corte dei conti non ha preso in esame le diverse interpretazioni possibili, non ha rappresentato l'intero quadro normativo e non ha motivato adeguatamente sulla possibilità di ritenere che il titolo del reato commesso nella fattispecie avrebbe consentito una condanna al risarcimento del danno all'immagine.

Ok al passaggio del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri
La scelta legislativa di procedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato e all'assorbimento del personale nell'Arma dei carabinieri è del tutto legittima e proporzionata, in quanto la dislocazione sul territorio degli uffici e delle stazioni forestali è sostanzialmente simile a quelle dell'Arma dei carabinieri, mentre sotto l'aspetto funzionale sussiste una certa affinità nelle funzioni svolte nei settori della sicurezza in materia ambientale e agroalimentare. Ad affermarlo è la Corte costituzionale, con la sentenza n. 170/2019, depositata ieri, che di fatto salva la riforma compiuta dalla «Legge Madia» dai dubbi di legittimità costituzionale sollevati da diversi giudici. Per la Consulta, infatti, la struttura complessiva del riordino «realizza un bilanciamento non implausibile tra l'esigenza di rendere più efficiente la tutela ambientale, quella di salvaguardare le posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili».

No alla trasformazione delle indennità dirigenziali in assegno personale pensionabile
Sono illegittime le disposizioni di leggi provinciali e regionali che prevedono la conservazione in capo ai dirigenti, sotto forma di assegno personale pensionabile, dell'indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi. È quanto viene affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138/2019. In primo luogo la Consulta ritiene legittimo che la Corte dei conti possa sollevare in sede di parificazione del rendiconto questioni di legittimità costituzionale. È nella parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti - si legge nella sentenza - che si possono scovare violazioni altrimenti confinate in zone d'ombra e per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. Con altrettanta fermezza viene affermato che nessun intervento legislativo provinciale e regionale può determinare una spesa non conforme ai criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica. È nel contesto sopra delineato che la Corte costituzione respinge le giustificazioni formulati da due enti secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sanerebbe l'assenza di legittimazione delle spese inerenti all'assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali. L'avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione.

Bocciata la norma della Regione Sardegna sulle indennità aggiuntive
Bocciata la norma della Regione Sardegna che dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva ai dipendenti che, pur non in possesso della qualifica dirigenziale, siano incaricati di coordinare unità di progetto. Indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento degli obiettivi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/2019, ha stabilito che l'articolo 2 della legge regionale della Sardegna n. 21 del 2018 (che sostituisce il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale della Sardegna n. 31 del 1998) si ponga in contrasto «frontale» con la riserva di contrattazione collettiva.

Incostituzionale il fondo extraregionale per il trattamento accessorio
Le singole Regioni non possono istituire fondi per destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, in quanto ciò contrasta con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'articolo 117, comma 2, lettera l), in materia di ordinamento civile, e comporta un aggravio della spesa per il personale regionale che non trova giustificazione nella contrattazione collettiva nazionale di comparto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146, depositata ieri, ha dichiarato l'incostituzionalità di due norme della Regione Campania che prevedevano elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il consiglio regionale.

La norma regionale non può affidare alla Regione le funzioni provinciali su rifiuti e bonifiche
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 129, depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità della norma regionale della Toscana nella parte in cui attribuisce alla Regione le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle violazioni e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate. Secondo la costante giurisprudenza della Consulta, la disciplina dei rifiuti attiene alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che il disposto costituzionale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Corrisponde al vero, osserva la Consulta, che la materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», per la molteplicità dei settori di intervento, interferisce anche con altri interessi e competenze; e tuttavia, la disciplina fissata con legge dello Stato riveste carattere di piena trasversalità rispetto alle eventuali attribuzioni regionali.

Le Regioni possono introdurre nuove esenzioni dal bollo auto
Le Regioni possono stabilire liberamente le esenzioni dal bollo auto. Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza 122/2019, depositata ieri. Una pronuncia che sembra in contrasto con la giurisprudenza consolidata della stessa Consulta. E ora potrebbe avviare una stagione di norme regionali agevolative.
La questione di legittimità costituzionale che ha portato a una decisione così importante riguardava una legge regionale (in questo caso, l’articolo 7, comma 2 della legge 15/2012 dell’Emilia-Romagna) di esenzione per i veicoli di età compresa fra 20 e 30 anni che obbligava i loro proprietari a iscriverli a un registro storico per farsi riconoscere il beneficio. Una questione posta già tante volte in passato, quando la Consulta aveva sempre concluso in senso limitativo dell’autonomia delle Regioni (si veda, tra le ultime, la sentenza 209 del 22 novembre 2018, redattore Barbera).

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