Amministratori

Diritto fondamentale difficilmente comprimibile dai regolamenti interni delle Pa

di Paolo Canaparo

Il novero degli atti potenzialmente oggetto di accesso civico generalizzato non può essere limitato dai regolamenti interni di singole amministrazioni, come invece è possibile fare per l'accesso «tradizionale» disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Tale indicazione/interpretazione è nella circolare della Funzione pubblica n. 2/2019, la quale evidenzia come il Foia segua regole differenti rispetto alla trasparenza disciplinata dalla legge generale sul procedimento amministrativo. In ogni caso, le disposizioni regolamentari esistenti - incluse quelle adottate in base all'articolo 24, comma 2, della legge 241/1990 - possono essere utilizzate come ausilio interpretativo nella valutazione delle esclusioni dei limiti all'accesso civico generalizzato, compresa l'esistenza del pregiudizio, da verificare nel caso concreto, alla tutela di uno degli interessi indicati dall'articolo 5- bis del Dlgs n. 33/2013 che potrebbe derivare dall'ostensione del dato o del documento richiesto. Comunque un generale riferimento a regolamenti che prevedano categorie di documenti sottratte all'accesso – considerando che quelle indicate devono essere interpretate in senso restrittivo – non può ritenersi sufficiente a respingere un'istanza di accesso generalizzato.

Diritto fondamentale
Come ricordato dall'Anac nel punto §2.1 delle linee relative guida e ribadito dalla Funzione pubblica nella circolare n. 2/2017, il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è stato qualificato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come «fondamentale» e protetto dall'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quale specifica manifestazione della libertà di informazione.
Dalla riserva di legge contenuta nell'articolo 10 Cedu discende che le Pa, nel definire le modalità concrete di esercizio del diritto, possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non possono incidere negativamente sull'estensione del diritto. Chiarisce la circolare, infatti, che «le amministrazioni non possono individuare con regolamento categorie di atti sottratte all'accesso generalizzato, come prevede invece l'articolo 24, comma 2, legge n. 241/1990 in tema di accesso procedimentale» (§3) e debbono interpretare in maniera rigorosa il rinvio che l'articolo 5-bis, comma 3, del decreto Trasparenza fa all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990, in tema di esclusione del diritto di accesso.
L'eventuale pregiudizio nei confronti degli interessi indicati all'articolo 5-bis del Dlgs n. 33/2013 che potrebbe derivare dall'accoglimento dell'istanza di accesso dovrà essere verificato nel caso concreto.

La valutazione dirigenziale sui tassi di attuazione del Foia
La circolare della Funzione pubblica n. 1/2019 indica l'esigenza, nella gestione del personale, di legare esplicitamente gli obiettivi che guidano la retribuzione di risultato dei dirigenti ai tassi di attuazione del Foia, per non far rimanere lettera morta la previsione per cui le mancate risposte alle richieste di documenti da parte dei cittadini «costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale».
Se l'articolo 10 del Dlgs n. 33/2013 riconosce come obiettivo strategico di ogni amministrazione la promozione di maggiori livelli di trasparenza che deve condurre alla definizione di obiettivi organizzativi e individuali, nella circolare è auspicata l'introduzione di obiettivi specifici legati all'attuazione del decreto Trasparenza, sottolineando che tra i compiti del responsabile della transizione digitale (individuati dall'articolo 17 del Dlgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice per l'amministrazione digitale, e illustrati con la circolare RTD n. 3/2018 del ,inistro per la Pubblica amministrazione) c'è anche quello di fornire le indicazioni sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze.
È ribadita, inoltre, la responsabilità dirigenziale (anche ai fini della retribuzione di risultato e della valutazione della performance individuale) che si configura nelle ipotesi in cui non venga rispettato il termine di conclusione del procedimento di accesso ovvero si verifichi il rifiuto, il differimento o la limitazione all'accesso civico generalizzato al di fuori del perimetro delle ipotesi delineato dall'articolo 5-bis.

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