Amministratori

Escluso l'arricchimento indiretto del Comune che approva il progetto del professionista non incaricato

di Michele Nico

L'azione di indebito arricchimento (articolo 2041 del codice civile) può essere proposta solo in mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale e con esclusione del caso di «arricchimento indiretto», ossia realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era stata destinata la prestazione.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione, Sezione III, con la sentenza n. 21985/2019, che respinge il ricorso di un professionista nei confronti di un Comune allo scopo di ottenere l'indennizzo per l'attività di progettazione svolta in ordine alla riqualificazione di una piazza del paese, in seguito a un incarico conferito non già dall'ente locale, bensì dall'impresa affidataria dell'intervento.

Pronuncia interessante
La pronuncia è interessante in quanto ha il pregio di declinare nei confronti della Pa i presupposti per l'esercizio dell'azione di indebito arricchimento, quale istituto civilistico preposto alla specifica funzione di reintegrare lo squilibrio economico verificatosi a seguito del pregiudizio che una parte ha subito a vantaggio dell'ingiusta locupletazione dell'altra.
Nella vicenda in esame era accaduto che, dopo la dichiarazione di pubblica utilità del progetto da parte del Comune, i lavori per l'intervento erano stati interrotti perché nella zona interessata era emerso un punto di attenzione a rischio idrico, tale da non consentire il prosieguo delle attività in programma.
Questa circostanza precludeva il pagamento del corrispettivo a favore del progettista, dacché nel disciplinare d'incarico era previsto che il relativo compenso era condizionato alla concreta realizzazione dell'opera. In tale frangente il professionista ha chiamato in causa il Comune, ottenendo dal giudice di primo grado il riconoscimento della pretesa al pagamento della prestazione da parte dell'ente, a titolo di ingiustificato arricchimento.
Per contro, la Corte d'Appello ha emesso una pronuncia di segno contrario, sulla base dell'argomentazione secondo cui, in assenza di un rapporto diretto tra il Comune e il progettista, quest'ultimo avrebbe dovuto rivalersi soltanto nei confronti dell'impresa che gli aveva conferito l'incarico.
Come si è detto, la Cassazione ha aderito alla tesi del giudice del riesame, confermandone in pieno l'operato.

Residualità dell'azione in esame
Rispetto all'indebito arricchimento, scrivono i giudici «non si può prescindere dalla regola generale di residualità dell'azione in esame, assente nel caso di specie in cui la parte ricorrente ben avrebbe potuto far valere nei confronti della società sua committente tutte le possibili azioni contrattuali previste dalla legge».
Il carattere residuale dell'azione ex articolo 2041 da un lato, e l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra il professionista e l'ente locale dall'altro, sono i capisaldi del ragionamento sviluppato dalla Suprema corte, che ha mantenuto indenne il Comune dalle pretese del ricorrente per l'attività svolta nella redazione degli elaborati tecnici, nonostante il fatto che la Pa, nel caso di specie, avesse formalmente riconosciuto l'utilità del progetto con delibera di giunta, chiedendo alla Regione di rimodulare il piano urbanistico per risolvere le criticità dovute al rischio idrico nella zona.

La sentenza della Corte di cassazione n. 21985/2019

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