Amministratori

Alla convenzione di lottizzazione si applica il regime ordinario della prescrizione

di Emanuele Guarna Assanti

La convenzione di lottizzazione è un contratto di diritto privato a prestazioni corrispettive e non un accordo sostitutivo di provvedimento nell’ambito del quale la Pa non si spoglierebbe dei propri poteri pubblicistici, con ciò comportando che i diritti della cessione sarebbero sottratti all’ordinario regime della prescrizione ai sensi dell’articolo 2934 c.c., secondo comma, trattandosi di diritti indisponibili, finalizzati al soddisfacimento di un interesse generale della popolazione.
Lo afferma il Tar Lazio, con sentenza n. 11354/2019.

Il fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con il quale un Comune laziale ordinava di demolire alcune opere abusivamente realizzate su un’area che, secondo il Comune, risulterebbe destinata a servizi pubblici e che avrebbe dovuto essere ceduta all’Amministrazione medesima. Con lo stesso provvedimento veniva preannunciata la demolizione ad opera del Comune, e a spese del responsabile dell’abuso, nonché la presa in consegna dell’area.
Il ricorrente sottolineava, in primo luogo, che la demolizione, sanzione prevista dall’articolo 31 del Dpr n. 380 del 2001, si riferisce agli interventi di nuova costruzione o eseguiti in assenza o in difformità totale del titolo abilitativo per i quali è obbligatoria la previa acquisizione di un permesso di costruire e tra gli interventi di nuova costruzione, che richiedono il permesso di costruire, rientrano quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, non rientranti nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, costituendo invece la posa dei paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l’intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire.
Quanto poi alla convenzione di lottizzazione, il ricorrente eccepisce la prescrizione, sia per quanto concerne la realizzazione delle opere, sia in relazione alla cessione gratuita delle aree, giacchè solo dopo 31 anni dalla approvazione della delibera del Consiglio, il Comune provvedeva a contattare il ricorrente ai fini della sua attuazione

La decisione
Il Giudice amministrativo accoglie il ricorso e i motivi aggiunti.
Quanto al primo ordine di censure, il Giudice chiarisce che le opere delle quali è stata ingiunta la demolizione non appartengono al novero di quelle per le quali era necessario l’ottenimento del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 32 Dpr n. 380 del 2001 trattandosi di una sbarra mobile di una recinzione.
Quanto alla seconda, e assorbente, censura, la tesi viene ritenuta fondata. Come più volte sostenuto dalla giurisprudenza, le obbligazioni del privato relative alla convenzione di lottizzazione divengono esigibili con la scadenza della convenzione relativa al piano di lottizzazione o con l’ultimazione delle opere medesime, con la conseguenza che il decorso del termine decennale di prescrizione è ipotizzabile solo a far data da tali momenti. Inoltre, il Consiglio di Stato ha statuito che il piano di lottizzazione ha un’efficacia decennale.
Non risulta apprezzabile l’argomento contenuto nella difesa comunale per cui la convenzione di lottizzazione «non dovrebbe essere ricondotta ad un contratto di diritto privato a prestazioni corrispettive, rappresentando piuttosto un accordo sostitutivo di provvedimento nell’ambito del quale l’Amministrazione non si spoglierebbe dei propri poteri pubblicistici e, pertanto, i diritti della cessione sarebbero sottratti all’ordinario regime della prescrizione ai sensi dell’articolo 2934 c.c., secondo comma, ‘trattandosi di diritti indisponibili, finalizzati al soddisfacimento di un interesse generale della popolazione’».
Infatti, chiarisce il Giudice amministrativo, che «pur condividendo la finalità pubblicistica impressa alla convenzione di lottizzazione, da ciò non può dedursi la completa sottrazione dei diritti ivi prescritti al regime della prescrizione poiché finirebbe con l’avere effetti eccessivamente limitativi del diritto di proprietà, fin quasi ad arrivare a sottoporre alla mera potestà dell’Amministrazione la destinazione dei beni privati dedotti in convenzione».

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