Amministratori

Accesso agli atti, il Comune non può negare il rilascio delle licenze dell'attività commerciale

di Michele Nico

Il Tar per la Campania con la sentenza n. 5716/2019 ha sancito l'illegittimità del silenzio opposto da un Comune all'istanza di un residente che, infastidito dai rumori e odori molesti provenienti dai sottostanti locali commerciali destinati ad attività di produzione di paste alimentari, si è rivolto all'ente pubblico per avere copia dei titoli amministrativi in base ai quali l'attività viene svolta.
Il ricorrente con un'istanza di accesso agli atti molto articolata ha richiesto la seguente documentazione: certificato di destinazione d'uso dei locali e compatibilità dell'attività con la destinazione a esso attribuita; atti autorizzativi rilasciati dall'amministrazione per l'esercizio dell'attività di pastificio; certificato di agibilità del locale; autorizzazione all'immissione in fogna e relativi schemi grafici delle reti di smaltimenti delle acque derivanti dalla produzione; conformità alle norme igienico-sanitarie; conformità alle normative ambientali; conformità alle norme sulla sicurezza sui luoghi lavoro.
Nell'ambito dell'istruttoria avviata, il Comune ha dato notizia dell'istanza al titolare dell'attività commerciale, che si è opposto all'ostensione dei documenti.
In seguito l'ente, pur giudicando infondate le ragioni ostative addotte al controinteressato, non ha dato corso alla richiesta di accesso che è pertanto rimasta priva di riscontro.

La decisione
Il collegio ha stigmatizzato la condotta del Comune e ha ordinato a quest'ultimo di provvedere con immediatezza all'esibizione degli atti, per di più condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
Il percorso giuridico della pronuncia si è basato su un'interpretazione restrittiva dei casi di esclusione del diritto di accesso.
I giudici hanno escluso che i titoli amministrativi per l'esercizio dell'attività commerciale rientrino nel novero di documenti riguardanti «la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche (…) con particolare riferimento agli interessi (…) industriale e commerciale», nonché esclusi in quanto tali dall'accesso ex articolo 24, comma 6, della legge 241/1990.
Ad avviso del collegio, l'istanza fuoriesce anche dalla sfera di applicazione del regolamento dell'ente, là dove questo escludeva l'accesso per la «documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, associazioni, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa».

La nozione ampia del diritto di accesso
In altre parole, la decisione fa leva sul fatto che i titoli amministrativi in base ai quali un'impresa svolge la sua attività non attengono alla «vita privata», né hanno incidenza sulla riservatezza di persone fisiche o enti.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito ai richiedenti che abbiano la necessità di curare o difendere i propri interessi giuridici, prevalendo questo interesse alle contrapposte esigenze sottese alle cause di esclusione come previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990.
Si deve concludere che il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, stabilito in via di principio dall'articolo 23 della legge 241/1990, è contemperato dai prestabiliti casi di esclusione, che devono però interpretarsi in senso stretto, trattandosi pur sempre di un'eccezione alla regola di principio.

La sentenza del Tar Campania n. 5716/2019

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