Amministratori

Accesso agli atti della procedura di nomina del segretario anche se poi si è deciso per una convenzione

di Vincenzo Giannotti

L'attivazione della procedura di nomina del segretario comunale che poi si concluda con la scelta dell'ente di sottoscrivere una convenzione di segretaria con altro Comune, non priva di legittimità o di interesse la richiesta di accesso agli atti formulata da un segretario che abbia partecipato a quella procedura. Secondo il Tar della Calabria (sentenza n. 28/2020), infatti, l'accesso alla documentazione richiesta da un partecipante alla procedura di nomina del posto vacante di segretario titolare, anche se l'ente si sia poi determinato in modo diverso, deve essere in ogni caso garantito in quanto strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale. Nessuno spazio, pertanto, per l'ente di poter valutare se la richiesta avanzata dal segretario sia fondata o meno.

La vicenda
La commissione straordinaria di un Comune aveva avviato una procedura di nomina di segretario comunale per la copertura del posto vacante procedendo alla relativa pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Il procedimento avviato, tuttavia, si concludeva con l'individuazione di segretario in convenzione. Uno dei segretari, partecipanti alla manifestazione di interesse, ha chiesto, con specifica istanza, l'ostensione della documentazione relativa alla procedura che, tuttavia, nonostante il decorso del tempo necessario non è stata mai riscontrata. Contro il silenzio serbato dall'ente, il segretario ha proposto ricorso davanti al Tar, considerando il silenzio-rigetto illegittimo. Secondo l'ente, invece, il mancato riscontro della documentazione richiesta dal segretario partecipante alla procedura sarebbe privo di legittimazione in quanto, la scelta operata dall'ente non sarebbe stata rivolta alla documentazione acquisita a seguito di scelta del segretario ma rispetto a una decisione diversa riguardante una convenzione tra due enti, avente natura di atto negoziale. In altri termini, a dire dell'ente, con la gestione in forma associata delle funzioni di segretario comunale si sarebbe avviato un nuovo procedimento di nomina del segretario comunale conclusosi con il provvedimento di assegnazione della Prefettura.

La decisione del Tar
Il Tar ha ritenuto meritevole di tutela la richiesta avanzata dal segretario partecipante all'avviso e ciò a prescindere dalla successiva scelta operata dall'ente locale, dovendosi escludere, nel caso di specie, possibili ragioni ostative da parte dell'ente locale. Infatti, il fatto che l'amministrazione abbia ritenuto, dopo aver avviato il procedimento con l'avviso pubblico, di stipulare una convenzione di segreteria con un altro Comune, piuttosto che nominare il segretario titolare dell'ente, non ha privato affatto il segretario ricorrente della legittimazione a chiedere e a ricevere la documentazione oggetto della richiesta di ostensione. Anzi, è pacifico che la documentazione richiesta sia strumentale a un'eventuale tutela giurisdizionale dei diritti del ricorrente, sulla cui fondatezza o ammissibilità l'amministrazione, non è legittimata a operare alcuna valutazione. Sul punto, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'accesso alla documentazione va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.

La sentenza del Tar della Calabria n. 28/2020

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