Amministratori

Legittimazione autonoma del sindaco a impugnare gli atti per lo scioglimento del consiglio comunale

di Aldo Milone

Con la sentenza n. 97/2020, il Tar Campania enuncia alcuni rilevanti principi di diritto in tema di legittimazione nei giudizi d'impugnazione di atti presupposti all'avvio della procedura di scioglimento dell'organo consiliare e di mancata (ri)convocazione del consiglio comunale.

Il caso
I magistrati campani sono intervenuti sul ricorso dell'ex sindaco di un Comune che si era rivolto al Tar poichè il presidente del consiglio comunale, e poi il prefetto in sostituzione, non avevano accolto la richiesta di convocare e (re)inserire all'ordine del giorno di un'adunanza successiva del consiglio municipale l'approvazione del rendiconto di gestione (2018) che era stato già precedentemente bocciato due volte in consiglio per questioni di natura politica. Il mancato accoglimento della richiesta di discutere (e dunque licenziare) il consuntivo, scaduto oramai sia il termine di legge sia quello di diffida prefettizia per l'approvazione del documento contabile, aveva condotto alla nomina, prima, di un commissario ad acta per la deliberazione del rendiconto e, poi, del commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'ente, con conseguente scioglimento del consiglio comunale.

Legittimazione all'impugnativa
I giudici amministrativi hanno sottolinenato che il sindaco possiede una legittimazione autonoma e incondizionata, senza vincolo di autorizzazione della giunta, a impugnare atti (in specie: la nota di convocazione dell'organo consiliare per vizio omissivo) con effetti impeditivi dell'approvazione dei documenti finanziari, che costituiscono presupposti per l'avvio dello scioglimento del consiglio comunale e quindi della propria decadenza. Infatti, secondo l'articolo 36, comma 1, del Tuel, il sindaco rappresenta un autonomo «organo di governo» del Comune, oltre a contribuire (articoli 37 e 47) alla costituzione di ulteriori entità quali il consiglio comunale e la giunta. In quanto dotato di piena autonomia, eletto a suffragio universale diretto e responsabile di tutta l'amministrazione comunale rappresentata, esso ha un interesse immediato e diretto al mantenimento della titolarità di questo organo. Ne consegue il corollario di un interesse compiuto e senza limiti soggettivi esterni anche per gli atti che costituiscono il presupposto dell'avvio della procedura di scioglimento consiliare.

Obbligo di convocazione consiliare
Oltre alla conferma del carattere meramente acceleratorio e non perentorio del termine stabilito dall'articolo 141, comma 2, del Tuel assegnato dal prefetto per l'approvazione del rendiconto (la cui inosservanza comporta la gravissima conseguenza dello scioglimento dell'organo rappresentativo), la sentenza ha il pregio di chiarire la portata normativa dell'articolo 39, comma 2, del Tuel. Questa disposizione va letta nel senso di imporre un obbligo giuridico in capo al presidente del consiglio comunale di assecondare le richieste del sindaco di convocazione e ordine del giorno dell'organo consiliare, anche quando il consiglio in occasione di precedenti adunanze abbia già deliberato negativamente sul punto proposto. Questa obbligatorietà è corroborata dall'espressa previsione – al comma 5 – dell'esercizio di un vero e proprio potere convocativo sostitutivo prefettizio, altrettanto doveroso.

Effetti della sentenza
Il Tar ha accolto il ricorso del primo cittadino decaduto e annullato (per illegittimità diretta o derivata) la nota di convocazione consiliare omissiva dell'ordine del giorno richiesto dal sindaco circa l'approvazione del rendiconto, i decreti prefettizi di nomina del commissario ad acta e di quello straordinario, la delibera commissariale di approvazione del rendiconto e il Dpr di scioglimento del consiglio comunale.
La decisione produce l'effetto di reintegrare nelle sue funzioni l'intera amministrazione sciolta (sindaco, giunta e consiglio), che dovrà – prima di tutto – provvedere tempestivamente a rinnovare l'approvazione del rendiconto in questione.

La sentenza del Tar Campania n. 97/2020

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