Amministratori

L'emergenza «allarga» i poteri del prefetto

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

L'articolo 10 del Dpcm del 17 maggio 2020, in tema di emergenza coronavirus, introduce un'importante novità in materia di competenza amministrativa ed attribuisce al Prefetto l'esecuzione ed il monitoraggio delle misure sanitarie e di ordine pubblico previste dal citato decreto presidenziale.
In particolare, il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure previste, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Considerata l'eccezionalità della situazione pandemica, al Prefetto vengono attribuiti compiti che, ordinariamente, spetterebbero alla Regione, ovvero all'Amministrazione centrale di pubblica sicurezza, ovvero alla magistratura amministrativa, per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo dell'azione amministrativa degli enti locali. In situazione di normalità, le prefetture sono organi territoriali di rappresentanza del Governo che non hanno, tranne che in casi particolari previsti dalla legge, alcun potere di amministrazione attiva, al punto che, da qualche anno, si è acceso un forte dibattito sulla possibile eliminazione di tale organo, introdotto durante il regime monarchico e che non pochi problemi di compatibilità pone rispetto al decentramento amministrativo tipico della Costituzione Repubblicana. L'attuazione dell'impianto regionalistico e la divisione delle competenze e dei poteri fra lo Stato e le Regioni ha sicuramente accentuato questo svuotamento di funzioni, fino, appunto, a far emergere la considerazione che le prefetture possano essere considerate una struttura obsoleta e superata.
In tal senso, ha militato e milita anche l'introduzione della giustizia amministrativa, che ha sottoposto a controllo giurisdizionale tutti gli atti delle Regioni e degli Enti locali, riducendo il potere di controllo e di indirizzo dell'ufficio territoriale del Governo. In questo quadro de iure condendo, che non ha ancora assunto una connotazione precisa e che, come spesso avviene in Italia con le istanze riformiste, non si sa se mai acquisirà un contenuto pratico ed innovativo, la norma che abbiamo analizzato dimostra come, de iure condito, la figura del Prefetto continua a rivestire una centralità notevole sia per garantire il raccordo fra gli enti amministrativi centrali e quelli periferici, sia per tutte le funzioni residuali che la legislazione non sa o non vuole attribuire ad organi specifici, di modo che, in un periodo di eccezionale emergenza come quella che stiamo vivendo per la pandemia del Covid-19, la capacità espansiva di questo organo ibrido si può valutare in tutta la sua potenzialità. Ovviamente, con la fine dell'emergenza, la Prefettura rientrerà nel suo alveo istituzionale naturale, sempre pronta ad accettare nuovi compiti e ad arricchire le proprie competenze seppure straordinarie, eccezionali e temporanee.
Dal punto di vista istituzionale, è difficile ipotizzare che la situazione muti a breve, anche in ragione del fatto che occorrerebbe una riforma organica e strutturale degli enti locali, che ancor oggi costituiscono una miriade disomogenea di comuni, province e città metropolitana, di dimensioni molto diverse e che pur avendo, in teoria, le stesse funzioni non sono in grado di svolgerle in maniera simile, stante l'enorme differenza di risorse umane, finanziarie ed economiche.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©