Amministratori

Scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, serve una valutazione complessiva e non “atomistica” dei fatti rilevanti

di Guido Befani

In applicazione dell’articolo 143 del Tuel, l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – quali i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose - e quelli oggettivi – cioè sul piano del pregiudizio effettivo al corretto svolgimento delle funzioni amministrative – deve essere valutato, complessivamente e non “atomisticamente”, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione, alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’articolo 143, comma 1, Tuel, per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento tipico della sede penale. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 14 maggio 2020, n. 3067.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto sullo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa affermando l’esigenza di una valutazione non atomistica dei fatti rilevanti ai fini dell’adozione della misura preventiva.

La decisione
Nel respingere l’appello per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in linea con altri precedenti giurisprudenziali (Cons. St., sez. III, 6435/2019) nell’applicazione dell’art. 143, Tuel, l’indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi - i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – nel caso di specie dimostrati dalle stesse frequentazioni del sindaco e dei consiglieri comunali, dalla sottoscrizione di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015 da parte di soggetti intranei o contigui alle cosche malavitose-, dalle parentele di tre consiglieri di minoranza con elementi controindicati - e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate – deve essere valutato, complessivamente e non “atomisticamente”, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione, alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all’art. 143, co. 1, Tuel, per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell’accertamento tipico della sede penale.
Per il Collegio, infatti, l’affermata e immanente esigenza che coesistano entrambi gli elementi soggettivo e oggettivo, è resa ancor più necessaria nel caso di piccole comunità, come quella del caso di specie, che per dimensione, coesione interna e eventuale chiusura o limitata apertura verso l’esterno, offrono “elementi di difficile reperimento e, ove raccolti, di incerta o difficile decifrazione”, con “un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità ed adeguatezza della misura adottata”.
Nel caso di specie, quindi, non si sarebbe potuto negare, proprio nel seguire tale percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità, il nesso di interdipendenza, secondo la logica della c.d. probabilità cruciale e nell’ottica di una complessiva valutazione, sussista, in quanto i condizionamenti mafiosi sulla vita amministrativa dell’ente, per i collegamenti diretti o indiretti dei suoi amministratori con la ‘ndrangheta (i cui esponenti o fiancheggiatori risultavano addirittura sottoscrittori di tutte e tre le liste presentatesi alle elezioni del 2015), si sono riflessi in un generale disordine amministrativo e in un’opacità del potere pubblico locale, con compromissione della sua efficace azione e un indebito vantaggio degli interessi economici facenti capo alle cosche egemoni sul territorio.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva l’infondatezza dell’appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, che ha correttamente rilevato la legittimità dello scioglimento del Consiglio comunale per la ricorrenza di entrambi gli elementi, soggettivi ed oggettivi, previsti dall’art. 143, Dlhs 267/2000.

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