Appalti

Sblocca-cantieri, indicazioni del Tar Calabria sull'abrogazione del rito «super-accelerato»

di Gianluigi Delle Cave

Prime indicazioni operative dai Giudici amministrativi circa la disciplina transitoria prevista dal Dl 32/2019, cosiddetto ‘Sblocca Cantieri’ in seguito all’abrogazione di rito ‘super-accelerato’ in materia di appalti pubblici.
In particolare, il Tar Calabria, Reggio Calabria, con sentenza n. 324 del 13 maggio 2019, ha chiarito che, in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e di ordine logico-sistematico, per processi «iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto» debbano intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio – ovvero di chi lo ha iniziato – quelli «in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato)».

Il fatto
Per quanto qui di interesse, il Tar ha preliminarmente evidenziato come, sul piano del diritto transitorio, l’articolo 1, comma 5, del Dl 32/2019 stabilisce che «le disposizioni di cui al comma 4 – relative all’abrogazione del rito ‘super-accelerato’ di cui all’articolo 120, comma 2-bis, Dlgs n. 104/2010 – si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto», avendo il legislatore nazionale assunto quale riferimento temporale non già la pubblicazione del bando di gara o la spedizione dell’invito, bensì l’inizio del processo.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che detta disposizione normativa debba intendersi applicata – nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha materialmente iniziato – ai processi in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019, ciò sulla base di alcune considerazioni di ordine generale.

La decisione
Innanzitutto, specifica il Collegio, che «a prescindere dal momento in cui nel processo amministrativo si determina la litispendenza (notificazione del ricorso o il suo deposito), rilevano, ai limitati fini della norma transitoria e nell’ambito della disciplina speciale del rito appalti, gli effetti sostanziali e processuali scaturenti dalla notifica del ricorso introduttivo», quali:
1) la definitività della scelta del rito, la cui disciplina è, al momento della notifica del ricorso, nota al ricorrente che non può, poi, trovarsi «incolpevolmente esposto a irrimediabili conseguenze pregiudizievoli sull’immediatezza dell’accesso alla tutela giurisdizionale solo per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni processuali intervenute tra la notifica e il deposito dell’atto introduttivo e modificative del regime legittimamente osservato - in conformità al tradizionale canone del tempus regit actum - quando il processo ha avuto ‘inizio’ con la vocatio in ius della parte intimata»;
2) la fissazione ope legis dell’udienza in Camera di consiglio per l’eventuale trattazione della domanda cautelare nei termini dimezzati ex articolo 119 c.p.a. decorrenti dalla data della notifica del ricorso (articolo 55, comma 5, c.p.a.).
Infine, il Tar ha specificato come non si possa comunque trascurare che, da un punto di vista generale, in materia di appalti pubblici «il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente ad irrinunciabili esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale». Si pensi, a tal proposito, alla regola dello stand still processuale: ai sensi dell’articolo 32, comma 11, del Dlgs n. 50/2016 è dal momento della notifica del ricorso che scatta il divieto per la stazione appaltante di stipulare il contratto di appalto in pendenza di un ricorso giurisdizionale proposto avverso l’aggiudicazione definitiva, con inevitabili ripercussioni sulle posizioni sostanziali delle parti in conflitto.

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