Appalti

Inapplicabile il soccorso istruttorio se manca la firma su un elemento dell'offerta tecnica

di Gianluigi Delle Cave

La sottoscrizione personale dell’offerta tecnica – e degli elementi che la compongono – assume «valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura» (oltre che a formalizzare i diversi impegni assunti in caso di aggiudicazione) e non può essere suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50/2016, che espressamente estromette, dal suo campo di applicazione, le offerte tecniche. È quanto ribadisce il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza n. 8849/2019.

Il fatto
Per quanto qui di interesse, la ricorrente lamentava l’illegittimità, sotto diversi profili, dell’aggiudicazione di una procedura ristretta per l’affidamento di un servizio. In particolare, secondo parte ricorrente, tale illegittimità derivava, ex multis, dal fatto che la stazione appaltante aveva considerato – con riferimento all’offerta tecnica dell’aggiudicataria – il curriculum del tecnico responsabile della manutenzione, nonostante lo stesso non fosse stato firmato.

La decisione
Il Tar, nell’accogliere il ricorso, ha preliminarmente specificato come «l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica» – proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso – non può essere considerata «mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Dlgs n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara».
Il Giudice di prime cure - rigettando le difese dell’aggiudicataria, la quale sosteneva che «la Commissione di gara avrebbe dovuto qualificare la mancata sottoscrizione del c.v. del Responsabile della manutenzione come una irregolarità certamente sanabile […], con conseguente invito all’odierna controinteressata a provvedere alla regolarizzazione» - ha poi evidenziato come l’esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del Dlgs n. 50/2016, «il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche», che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio.
In buona sostanza, il Tar, richiamando costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, ha specificato come la certezza della provenienza dell'offerta è assicurata proprio dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l'impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento, vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità; il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell'offerta, e legittima l'esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis» (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2018 n. 4546; Sezione V, 27 novembre 2017 n. 5552).
I Giudici amministrativi, infine, hanno sottolineato come – con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti – il soccorso istruttorio non possa essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, «tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli articoli 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione», tra cui proprio il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli e di presentare documenti.

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