Appalti

Gare, anche con il nuovo codice reati dichiarati estinti fuori dall'obbligo di dichiarare le condanne penali

di Daniela Casciola

Anche nel silenzio del nuovo codice appalti, l'obbligo dichiarativo non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l'esclusione del concorrente dalla gara. Lo ha deciso il Tar Molise, con la sentenza n. 259/2019.

Il caso
I fatti hanno coinvolto un istituto professionale alberghiero che aveva bandito una gara per per reperire sul mercato un'azienda fornitrice di "prodotti e generi alimentari vari" necessari allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di cucina e sala bar. Il bando di gara prevedeva, fra i requisiti di ammissione, l'allegazione all'offerta, pena l'esclusione della gara, della «dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti». La ricorrente presentava la propria offerta tecnico-economica corredata dalla dichiarazione sostitutiva in cui si sosteneva che la società non aveva riportato condanne penali. Vinta la gara, l'operatore se la vedeva revocare in quanto, dal certificato del casellario giudiziale risultava che aveva riportato condanne penali, sebbene dichiarate estinte.

La decisione
Il Tar ha stabilito che, seppure il nuovo codice non riproduce la previsione dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006 che, sugli obblighi dichiarativi dei reati sulla moralità professionale, precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione», è anche vero che esso non contiene un'espressa imposizione di una dichiarazione generalizzata estesa a questi ultimi. Al contrario, l'articolo 80, comma 3, del vigente codice dei contratti prevede espressamente, all'ultimo periodo, che l'esclusione dalla gara per uno dei reati previsti dal comma 1 non può essere disposta quando sia intervenuta la dichiarazione della loro estinzione.
Si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara e /o, come nel caso che di specie, della revoca della aggiudicazione, se già disposta. Una omessa dichiarazione in questo senso non potrebbe nemmeno costituire grave illecito professionale o omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione né tanto meno dichiarazione non veritiera da parte dell'operatore economico.

La sentenza del Tar Molise n. 259/2019

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