Appalti

Negli appalti di forniture e servizi, similare e identico non sono requisiti assimilabili

di Gianluigi Delle Cave

Con la sentenza n. 1260 del 19 settembre 2019, il Tar Toscana, Firenze, ha evidenziato come non sia possibile assimilare impropriamente il concetto di ‘servizi analoghi’ con quello di ‘servizi identici’, atteso che – pur nel «contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche» – la locuzione «servizi analoghi non s'identifica con servizi identici».

Il fatto
Per quanto qui di interesse, la ricorrente lamentava l’illegittimità, sotto diversi profili, della revoca dell’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica per la fornitura e posa in opera di un impianto per il trattamento del biogas. In particolare, la ricorrente contestava il fatto che la stazione appaltane avesse ritenuto non sussistente il possesso del requisito speciale previsto dalla lex specialis avente ad oggetto la realizzazione, nell'ultimo biennio, di almeno un «impianto similare» a quello oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

La decisione
Il Tar, nello specifico, ha preliminarmente evidenziato come - secondo pacifica giurisprudenza amministrativa - laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad «assimilare impropriamente il concetto di ‘servizi analoghi’ con quello di ‘servizi identici’, atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione ‘servizi analoghi’ non s'identifica con ‘servizi identici’».
Al contrario, secondo i Giudici di prime cure, va valorizzata l’affermazione giurisprudenziale secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti, ciò «al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando […]; vale a dire che, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni, nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti».
In buona sostanza, il Tar ha sottolineato come, in virtù del generale principio di favor partecipationis, se il servizio (o la fornitura) afferisca al medesimo settore imprenditoriale o professionale richiesto dalla procedura di gara, «cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere/prestare il servizio/la fornitura richiesto/a», risulta illegittimo escludere gli operatori economici che non abbiano svolto tutti i «medesimi servizi oggetto dell'appalto», ovvero assimilare i due predetti concetti.
Conclusione
Alla luce di quanto sopra, dunque, i Giudici amministrativi hanno rilevato che l'impianto realizzato dalla ricorrente dovesse certamente considerarsi quale «servizio similare a quello previsto dalla legge di gara» e che la stazione appaltante, nel disporre la revoca dell’aggiudicazione definitiva, avesse sostanzialmente «distorto il concetto di ‘servizio similare’ assimilandolo al concetto di ‘servizio identico’, finendo per pretendere quale requisito qualificante l'aver realizzato impianti identici a quello oggetto di gara in contrasto con la rilevata ratio fondamentale di permettere la massima partecipazione alle gare d'appalto».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©