Appalti

Non è grave illecito professionale la «vecchia» esclusione da una gara per irregolarità fiscale

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Non può essere ricondotta alla categoria del «grave illecito professionale» e , quindi, non è una circostanza da dichiarare, la precedente esclusione da una gara pubblica per irregolarità fiscale perché, diversamente opinando, si «realizzerebbe un'indefinita protrazione di efficacia, a strascico, delle violazioni relative all'obbligo di pagamenti per debiti per imposte e tasse» non conforme con l'articolo 80, comma 4, del codice appalti che riconosce a quella irregolarità efficacia «escludente alla partecipazione alla gara», fino al momento in cui il concorrente non provveda alla regolarizzazione. È così che si pronuncia il Consiglio di Stato con la sentenza n.6490/2019.

I fatti
Il tema è costituito dal rilievo che assume l'omessa dichiarazione, da parte di un operatore economico, dell'esclusione subita in una precedente procedura a evidenza pubblica per falsa attestazione della regolarità tributaria. Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'ammissione di una impresa che ha reso una dichiarazione falsa o, comunque, omissiva del possesso dei requisiti di partecipazione, essendo incorsa, in una precedente gara, in una causa di esclusione secondo l'articolo 80 comma 4 del codice, che, se correttamente dichiarata, avrebbe consentito alla stazione appaltante di valutare l'affidabilità e l'integrità del concorrente. La violazione degli obblighi informativi, in sostanza, integra, per l'appellante, il «grave illecito professionale» endoprocedimentale dell'articolo 80, comma 5, lettera c) bis del codice, ossia, rendere informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

La decisione
Il collegio ha respinto il ricorso partendo dall'assunto che non sussiste sull'operatore economico un illimitato onere dichiarativo, nelle successive gare pubbliche, di precedenti esclusioni, comminate nei propri confronti, per dichiarazioni non veritiere; sono dovute, e la loro omissione può integrare un illecito professionale, solo le informazioni iscritte nel casellario informatico Anac. Sulla base di questa coordinata interpretativa, una precedente esclusione, per irregolarità fiscale, nella fattispecie non annotata nel casellario dell'autorità anticorruzione, non deve, quindi, essere dichiarata e, pertanto, l'omessa informazione non configura un grave illecito professionale.
La dichiarazione non veritiera ha così prodotto un effetto escludente confinato nella gara in cui la causa ostativa è maturata; rileva per successive gare, quindi, fuori dal perimetro della procedura in cui è resa, solo e fino a quando risulta annotata nel casellario.
Una «vecchia» posizione di irregolarità tributaria non rientra, inoltre, nella latitudine dichiarativa, ancor più quando questa condizione è stata superata al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Difatti, nell'ipotesi in cui l'operatore economico dichiari la pregressa violazione fiscale, poi sanata, la stazione appaltante non può procedere alla sua esclusione dalla procedura di gara, perché la rimozione della stessa priva la circostanza del carattere dell'attualità che, per consolidati principi giurisprudenziali, configura la fattispecie dell'illecito professionale, nel senso di dare rilievo ai «soli fatti commessi in un arco temporale tale da far ritenere vulnerato il rapporto fiduciario con il concorrente», nell'ottica di favorire la massima partecipazione e concorrenzialità.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6490/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©