Appalti

Gli incentivi tecnici per la progettazione non si applicano al partenariato pubblico-privato

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 429/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha escluso che il sistema degli incentivi tecnici per la progettazione, di cui al Dlgs 163/2006, si applichi alle operazioni di Partenariato Pubblico Privato.

Il quesito
Il caso in esame riguarda la richiesta di parere del Sindaco del comune di Arcore, il quale ha posto un quesito in merito alla corresponsione degli incentivi tecnici relativi all’attività di Rup, nel caso di Partenariato Pubblico Privato, in vigenza dell’ultrattività degli articoli 92 e 93, Dlgs 163/2006, per le opere realizzate prima dell’entrata in vigore del Dlgs 50/2016.

Le considerazioni della Corte
Preliminarmente, la Corte ha chiarito come la suddetta normativa abbia subito diverse evoluzioni e, pertanto, spetti alle singole Amministrazioni valutare, con particolare attenzione, quale sia la normativa applicabile rispetto alla specifica fattispecie. In proposito, la Corte ha precisato che il legislatore del nuovo codice degli appalti ha scelto la strada dell’ultrattività della normativa per risolvere le questioni di diritto venutesi a porre con la sua emanazione, stabilendo che per tutte le procedure iniziate sotto il vigore del vecchio codice si continua ad applicare la precedente normativa. Infatti, ai sensi dell’art. 216, comma 1, le disposizioni introdotte dal Dlgs 50/2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”, fatte salve disposizioni speciali di diverso tenore. (Sez. Reg. controllo Lombardia/191/2017/PAR).
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Sezione delle Autonomie, la quale ha chiarito che l’articolo 113, Dlgs 50/2016 è calibrato sui contratti di appalto e non tiene conto di quelle sostanziali differenze che caratterizzano i contratti di concessione. Analoghe considerazioni valgono per le norme che hanno disciplinato gli incentivi per la progettazione prima dell’emanazione del citato D.lgs. n. 50 del 2016, le quali, nelle loro diverse formulazioni, hanno sempre fatto riferimento, nell’individuare il parametro per stabilire la somma da destinare alla corresponsione degli incentivi, agli importi posti a base di gara per opere o lavori, facendo così esplicito riferimento ai contratti di appalto. La stessa Sezione Lombardia, nel rimettere alla Sezione delle Autonomie in sede nomofilattica la questione degli incentivi nel caso di contratti di concessioni, ha sottolineato la intrinseca connessione degli incentivi, previsti dal vecchio codice, solamente con gli appalti di opere e lavori, essendo al tempo esclusi i casi di appalti per beni e servizi, poi introdotti dalla novella dell’articolo 113 del nuovo codice (delibera n. 96/2019/QMIG).
È evidente, quindi, che tale novella ha comportato una sostanziale estensione del campo di applicazione degli incentivi, senza, tuttavia, estenderli ai contratti di concessione. Se, dunque, secondo la normativa ora vigente, l’estensione agli appalti per beni e servizi non giova al riconoscimento dei contratti di concessioni come ambito incentivabile, tanto meno appare possibile che questo avvenga con riferimento alla normativa previgente che, come parametro alla base del calcolo delle somme erogabili si è riferita all’importo posto a base di gara solamente per opere e lavori. Il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie, (che esclude l’applicazione degli incentivi alle concessioni, trova completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di Partenariato Pubblico Privato.

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