Appalti

Il regolamento attuativo «mette» il piano tra la documentazione amministrativa

di Stefano Usai

Lo schema di regolamento attuativo disciplina gli aspetti relativi alla predisposizione del piano di riassorbimento del personale utilizzato dal vecchio gestore dell'appalto eliminando ogni dubbio sul fatto che il piano debba far parte della documentazione amministrativa e non dell'offerta tecnica.

Il piano di riassorbimento
Le indicazioni sull'applicazione pratica della clausola sociale e sul piano di riassorbimento sono previste nelle linee guida Anac n. 13 che contengono «la disciplina delle clausole sociali» approvate dall'Anac con la deliberazione n. 114/2019.
Linee guida che, in ogni caso, non sono vincolanti e rappresentano solamente dei modelli virtuosi a disposizione del Rup che dovrà esprimere adeguata motivazione qualora, tecnicamente, ritenesse di potersi discostare.
L'attuale schema di regolamento attuativo (nella seconda bozza licenziata il 28 novembre 2019) riprende la questione della corretta applicazione della clausola sociale (una volta che il regolamento entrerà in vigore), disponendo sulla corretta configurazione del piano di riassorbimento del personale del pregresso gestore del servizio.
Nell'odierno, la questione della corretta collocazione/configurazione del piano risulta, a ben vedere, non chiarissima.
Se l'Anac, nelle linee guida n. 13 citatate, puntualizza che il piano deve essere inserito nella documentazione amministrativa e, in caso di carenze, il Rup può attivare il soccorso istruttorio integrativo ex articolo 83, comma 9 del codice dei contratti, di diverso parere sono stati sia il Consiglio di Stato sia lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il Consiglio di Stato, con il parere 2703/2018 espresso sullo schema di linee guida n. 13, ha rilevato l'esigenza che il «bando di gara dovrebbe inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta quello relativo alla valutazione del piano di compatibilità, assegnando tendenzialmente un punteggio maggiore, per tale profilo, all'offerta che maggiormente realizzi i fini cui la clausola tende». Riconoscendo, d'altra parte, che questa scelta «sebbene volta a rafforzare l'effettività della Clausola» deve ritenersi «rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante».
Nello stesso senso si è espresso, con il parere del 29 luglio 2019, lo stesso ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che, chiarita la non obbligatorietà del riassorbimento del personale del pregesso gestore, ha indicato le modalità pratico/operative per ottenere il «massimo riassorbimento possibile».
Secondo il parere richiamato, questoe obiettivo si potrebbe raggiungere solo qualora il piano/progetto di riassorbimento venga posto a «valutazione e attribuzione di specifico peso/punteggio da parte della stazione appaltante».
In questo caso, evidentemente, «i relativi contenuti, vincolanti in fase esecutiva, (…) afferiscono più propriamente alla offerta tecnica e la mancata presentazione del piano di riassorbimento non è soggetta a soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata presentazione».

Il regolamento attuativo
Come anticipato, la questione viene risolta da quanto previsto nel regolamento attutivo che riprende, nell'articolo 126, le indicazioni espresse dall'Anac con le citate linee guida n. 13.
Al comma 8 dell'articolo richiamato, si precisa che con riferimento all'applicazione della clausola sociale, prevista dall'articolo 50 del codice dei contratti, «la stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleghi alla documentazione amministrativa un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale».
Una volta in vigore il regolamento, la richiesta del piano sarà obbligatoria e, soprattutto, il testo chiarisce che il progetto di riassorbimento deve far parte della documentazione amministrativa e non nell'offerta tecnica vera e propria.
Ciò, evidentemente, ha due conseguenze, la prima è che non potrà essere oggetto di valutazione e la seconda, nel momento in cui si configura il piano come un «documento amministrativo», è che la mancata produzione non determinerà immediatamente l'esclusione dalla competizione ma l'obbligo, come detto, del Rup di attivare il soccorso istruttorio integrativo. Solo in caso di perdurante inerzia dell'appaltatore, l'esclusione dovrà ritenersi epilogo inevitabile.
Il comma 9 si riferisce al rispetto della clausola sociale nel caso di adesione a contratto stipulato dalla centrale di committenza. In questo caso, precisa la norma, «le stazioni appaltanti contraenti comunicano all'aggiudicatario l'elenco e i dati relativi al personale rilevante dell'operatore economico uscente nell'esecuzione del precedente contratto di titolarità della detta stazione appaltante. L'aggiudicatario, sulla base dell'elenco e dei dati comunicati, elabora e trasmette alla stazione appaltante contraente il progetto di assorbimento».

Parere Mit 29 luglio 2019 clausola sociale

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