Appalti

Niente incentivi per funzioni tecniche su opere pubbliche realizzate a scomputo

di Marco Rossi

L'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 non può essere riconosciuto nel caso di opere pubbliche a scomputo realizzate in base all'articolo 16 del Testo unico edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del codice degli appalti sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a questa disciplina.
È quanto ha stabilito la Corte dei conti della Liguria con la deliberazione n. 122/2019 rispondendo a una specifica richiesta di parere, tra i molteplici che hanno interessato l'incentivo per le funzioni tecniche, che ha generato non poche difficoltà applicative e interpretative.
La questione specifica sottoposta riguarda la possibilità (e quindi legittimità) dell'inserimento, in un atto unilaterale d'obbligo relativo alla realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, di una clausola finalizzata a imporre al privato il versamento degli oneri per compensare le funzioni tecniche del Rup, anche al fine di erogare l'incentivo pur se, a evidenza, questa fattispecie non determina l'espletamento di alcuna procedura di gara.

Le limitazioni agli incentivi tecnici
Per giungere alla conclusione indicata la Sezione ligure della magistratura contabile ha preliminarmente richiamato, effettuando un'utile ed efficace sintesi, le principali indicazioni giurisprudenziali in materia di riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche.
Anzitutto, la Corte ha rammentato che le prestazioni incentivabili contenute nell'articolo 113 del Dlgs 50/2016 hanno natura rigorosamente tassativa e che si rende necessario adottare preventivamente un apposito regolamento con la sottoscrizione dell'accordo di contrattazione.
In aggiunta, ai fini dell'erogazione delle risorse, è, altresì, necessario l'effettivo svolgimento delle prestazioni a cui gli incentivi sono correlati, in modo da remunerare il concreto carico di responsabilità e di lavoro assunto dai dipendenti.
Ancora, è giustamente sottolineato che le risorse in questione possono essere riconosciute solamente in caso di contratti di appalto, con esclusione sia dei contratti di concessione, sia degli altri contratti di partenariato pubblico-privato.
In termini più specifici, poi, con riferimento alla disciplina recata dal codice dei contratti, la Corte ha ricordato come l'articolo 1 del Dlgs 50/2016 evidenzi che le disposizioni in materia di incentivi non si applicano, ai «soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n 6 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ovvero che eseguono le relative opere in regime di convenzione».
Di conseguenza, con la medesima disposizione, il legislatore, da un lato, ha specificato che anche i lavori eseguiti dal privato che realizza opere a scomputo sono sottoposti alla disciplina del codice degli appalti e, dall'altro lato, ha escluso espressamente l'applicazione alle opere in questione degli incentivi per funzioni tecniche.
Come ben chiarito da altra Sezione regionale, del resto, lo stesso articolo 113 pone a carico della sola amministrazione la contabilizzazione, la gestione e l'onere finanziario degli incentivi, i quali devono essere attinti, comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, dall'apposito fondo a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e, più precisamente, dal medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
A conclusioni diverse non può condurre la specifica ipotesi contemplata dall'articolo 16, comma 2-bis, Dpr 380/2001 che consente l'esecuzione diretta, a opera del titolare del permesso di costruire, delle opere funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, disponendo anche una eccezionale deroga all'applicazione delle disposizioni codicistiche in materia di affidamento di commesse pubbliche.
A corroborare ulteriormente questa conclusione ha rilevanza, infine, l'ulteriore preclusione costituita dall'assenza di una procedura di gara, che costituisce un presupposto fondamentale legato allo svolgimento di una procedura comparativa.

La deliberazione della Corte dei conti Liguria n. 122/2019

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