Appalti

Sì al silenzio assenso solo se la pratica edilizia è completa

di Solveig Cogliani

Il procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 35, l. n. 47 del 1985, che prevede la formazione del titolo abilitativo tacito, deve interpretarsi nel senso che il comportamento inerte si configura solo se il Comune ha a disposizione tutti gli elementi per la definizione della domanda. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 8181/2019.

Il caso
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, respinge l’appello proposto dagli interessati avverso la pronunzia di primo grado che li aveva visti soccombenti, in ordine alla domanda di annullamento dell’atto con cui il Comune aveva richiesto la produzione della documentazione necessaria alla definizione della pratica di condono edilizio.
Il Giudice di secondo grado ha precisato che,  ai fini della formazione del silenzio assenso  sulla domanda di cui all’articolo 35 cit., non risulta sufficiente la mera presentazione della documentazione prevista dalla predetta norma, ma occorre anche che i documenti siano completi nel senso che essi abbiano un contenuto tale da rappresentare compiutamente tutti gli elementi utili e necessari a valutare la domanda e a determinare gli importi dovuti in base all’entità e alle caratteristiche delle opere da sanare.
Nella specie la domanda era corredata del rilievo grafico dello stato finale del manufatto senza la rappresentazione dell’opera come originariamente assentita.

La formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio
La sentenza in commento fa applicazione dei principi elaborati dalla costante giurisprudenza amministrativa in argomento (si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 2017, n. 187), secondo la quale per la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio è necessario che ricorrano i requisiti sia dell'avvenuto pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione, che dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione prevista per l'istanza di condono. Ciò affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'amministrazione comunale. Pertanto, l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendosi esso formare per effetto del silenzio assenso soltanto se la domanda di sanatoria presentata possegga i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, rappresentando, il mero decorso del tempo, soltanto un elemento costitutivo, tra gli altri, della fattispecie autorizzativa.

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