Appalti

Codice appalti, nel nuovo regolamento delega in bianco al responsabile unico sull’affidamento diretto

di Stefano Usai

Con la bozza del nuovo schema di regolamento attuativo viene rimodulato il procedimento di affidamento diretto con nette semplificazioni, sicuramente condizionate dall'attuale impasse, e un'ampia delega in bianco al Rup su come strutturare le procedure.

Le disposizioni comuni
Il titolo III dello schema è dedicato agli appalti e alle concessioni nel sotto soglia comunitario, articolo 35 del Dlgs 50/2016, con le disposizioni contenute negli articoli 7 e 13.
Rispetto agli schemi pregressi, l'articolo 7, «disposizioni comuni», ha introdotto una nuova modalità per definire (e prevenire) il frazionamento degli appalti al fine di una loro arbitraria riconduzione nell'ambito del sotto soglia per beneficiare, quindi, di un regime normativo semplificato.
Il primo comma puntualizza che «ai fini della valutazione del divieto di frazionamento (…) si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità finanziarie».
La determina a contrattare (atto di avvio del procedimento di affidamento) diventa l'atto di maggiore rilevanza negli affidamenti semplificati e il regolamento individua (oltre a quanto già previsto nell'articolo 32 del Dlgs 50/2016) dei nuovi contenuti.
In particolare è stato chiarito che il provvedimento di avvio del procedimento deve individuare «con livello di analiticità proporzionato all'importo dell'affidamento, l'interesse pubblico da soddisfare e indica:
• le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto da stipulare;
• l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
• la procedura che si intende seguire con una sintetica esposizione delle ragioni della scelta;
• il criterio di aggiudicazione prescelto, l'eventuale decisione di nominare la commissione giudicatrice nonché le principali condizioni contrattuali».
Una sorta di atto/manifesto in cui il Rup è tenuto a chiarire come si muoverà nel sottosoglia comunitario.
I commi 3 e 4 della norma ribadiscono l'esigenza di fissare dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione tali da favorire «la massima partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese compatibile con l'esigenza di garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni».
Il Rup dovrà assicurare rigore sulla trasparenza e sull'oggettività anche nel caso di acquisto telematico e/o attraverso le centrali di committenza e/o in aggragazione.
Il comma 4 sulla questione precisa che nel «ricorso a tali strumenti, sono assicurate in ogni caso le condizioni minime di trasparenza, pubblicità e motivazione delle determinazioni della stazione appaltante prescritte dal codice e dal presente regolamento per i contratti di importo inferiore alle soglie».

Le modalità di affidamento
L'articolo 8 «modalità di affidamento», ribadisce che l'affidamento entro i 40mila euro può avvenire con la cosiddetta determinazione unica di assegnazione diretta dell'appalto. Da notare che oggi il codice degli appalti, all'articolo 32 per effetto delle modifiche introdotte con la legge 55/2019 (sblocca cantieri), è prevista la determinazione unica, in modo non corretto, anche per i cosiddetti affidamenti diretti «mediati» dal confronto da preventivi e quindi per lavori nel range di importo 40/150mila euro e 40mila /sotto soglia comunitario per servizi e forniture.
Maggiori indicazioni, rispetto agli schemi precedenti, vengono fornite per gli affidamenti al minore prezzo di cui alla lettera b) dell'articolo 36.
Il comma 2 dell'articolo 8, sottolinea che i preventivi per i lavori (almeno 3 nella fascia d'importo 40/150mila euro) e per servizi e forniture (almeno 5 per importi tra i 40mila euro e il sottosoglia) devono essere acquisiti utilizzando prioritariamente gli elenchi degli operatori economici eventualmente predisposti (e a questo punto la prerogativa si pone quasi come obbligatoria al fine di semplificare le procedure) ovvero mediante indagine di mercato mediante avviso pubblico o consultazione degli elenchi del mercato elettronico.
Il comma 3 rimette alla decisione del Rup, nel caso in cui i preventivi ricevuti siano inferiori al numero minimo stabilito dall'articolo 36, la facoltà della stazione appaltante di acquisire ulteriori preventivi da altri operatori economici ovvero procedere immediatamente all'affidamento, dando conto delle proprie scelte nella determinazione a contrarre. Da notare che questa previsione rappresenta una novità rispetto agli schemi pregressi.
Il comma 4 prevede la possibilità di una azione più informale del Rup per l'acquisizione di forniture e servizi, sempre fino al sotto soglia comunitario, con l'acquisizione in forma scritta di ogni informazione necessaria e utile al fine di disporre di un'offerta valutabile, commisurata all'entità e alla durata del servizio o della fornitura.
Il comma 5 ammette però la possibilità che il Rup si determini, piuttosto che con una procedura informale (oggettivamente con alcune zone d'ombra), con una procedura negoziata (di cui l'articolo 9 contiene una più minuziosa regolamentazione) previa consultazione di cinque operatori, dando conto nella determinazione a contrarre delle ragioni della scelta con riferimento alla natura e all'entità della prestazione oggetto dell'affidamento.

La bozza del nuovo regolamento del codice appalti

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