Appalti

Regolamento appalti, possibile rinegoziare l'offerta prima dell'aggiudicazione

di Stefano Usai

La bozza del nuovo regolamento del codice appalti ha introdotto ulterriori dinamiche per il Rup nel caso in cui nel sotto soglia, e in relazione agli attuali importi declinati nella lettera b) comma 2 dell'articolo 36 del codice, ovvero da 40mila a 150mila euro per lavori e 40mila al sottosoglia comunitaria per i servizi e forniture, si decida di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri).

L'articolo 8 del regolamento
Le modalità di affidamento diretto sono disciplinate nell'articolo 8 dello schema di regolamento.
Al comma 6, è stato previsto che «per l'affidamento di lavori, servizi e forniture» per gli importi anzidetti (lettera b), secondo comma dell'articolo 36 del codice), «nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la stazione appaltante non ritenga di nominare la commissione giudicatrice».
Si assiste, quindi, all'innesto nell'ordinamento di una clamorosa novità determinata dalla possibilità di non nominare la commissione di gara nell'affidamento con il multicriterio e di rimettere dette valutazioni al responsabile unico del procedimento.
Una sicura semplificazione ma che contiene non poche insidie. Si tratterà probabilmente anche di utilizzare criteri di valutazione a basso contenuto discrezionale per evitare facili contenziosi da parte degli appaltatori. È bene ribadire che è una facoltà e non un obbligo. L'opzione dovrà essere valutata in base al tipo di appalto.
L'articolo fa salva la possibilità della verifica di conguità dell'offerta semplificando visto che «si applicano unicamente l'articolo 95, comma 10, secondo periodo, e l'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice». Quindi la verifica sui costi della manodopera e sugli oneri aziendali, con riserva di verifica «effettiva» in caso di sospetto di anomalia.

La previsione di una ulteriore rinegoziazione
La novità probabilmente di maggior rilievo, e assolutamente inedita, è la possibilità di rinegoziare l'offerta nonostante l'aggiudicazione dell'appalto.
Il comma 7, che chiude l'articolo 8, premette, come nell'attuale pratica operativa, che «in ogni caso, l'atto con cui si delibera di procedere all'affidamento motiva in ordine alle determinazioni della stazione appaltante sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti».
La novità di "rottura" rispetto agli schemi di azione amministrativa collaudati, si rinviene nel secondo periodo del comma laddove si prevede come sia fatta «salva, prima dell'adozione di questo atto, la facoltà della stazione appaltante di negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario, ovvero con più operatori economici fra quelli consultati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione». Questa variazione ha innestato nella procedura classica un possibile sub-procedimento di rinegoziazione dell'offerta rimesso alla valutazione esclusiva del Rup, che dovrebbe operare, ma non è chiaro, solo nel caso del multicriterio e quindi nel caso di utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Da notare che per la previsione non è richiesta neppure la previa esplicitazione nella determinazione di avvio. In sostanza è rimessa, sia consentito, alla decisione autonoma del responsabile unico del procedimento. Si può ipotizzare, naturalmente, che la decisione di rinegoziare con l'affidatario o anche solo con alcuni degli appaltatori già consultati, possa essere ovvia nel caso in cui emerga, in seguito a valutazione tecnico/economica, la possibilità di ottenere realmente migliori condizioni tecnico/economiche che la competizione ha lasciato "inespresse".
Si tratta, oggettivamente, di una novità che dovrebbe avere un presidio oggettivo e trasparente come una previsione nella determina di avvio del procedimento in modo che i competitori risultino pre-informati. Ma soprattutto, appare necessaria l'indicazione di disposizioni di chiarimento sulle modalità con cui la rinegoziazione verrà avviata e conclusa dal Rup.

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