Appalti

Niente apprendisti per appalti che richiedono adeguate qualifiche professionali

di Amedeo Di Filippo

Qualora il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di riferimento, non è ammissibile il ricorso allo strumento dell'apprendistato. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2984/2020.

Il fatto
La controversia ha ad oggetto l'impugnativa, da parte dell'impresa seconda classificata, degli esiti della procedura di affidamento in concessione di un servizio pubblico, contestati, tra l'altro, per l'illegittimo ricorso ai contratti di apprendistato da parte della impresa aggiudicataria, il cui utilizzo si è rivelato decisivo per giustificare il costo della manodopera in sede di verifica dell'anomalia. Il ricorso è stato respinto dal Tar Piemonte ma il Consiglio di Stato ha cambiato radicalmente versione dichiarando fondato l'appello.
I giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il capitolato speciale ha richiesto che il personale impiegato per lo svolgimento del servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal Ccnl di riferimento. Evenienza che non si ha nel caso del contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e il datore di lavoro è obbligato a impartire un addestramento necessario a far conseguire all'apprendista la relativa qualifica professionale.

L'apprendistato
Il contratto di apprendistato è a «struttura bifasica», la prima fase è contraddistinta da una causa mista (scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione e scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre nella seconda, che è residuale in quanto condizionata al mancato recesso, si ha la trasformazione in tipico rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, la modalità di svolgimento del rapporto di apprendistato si differenzia da quella ordinaria sotto diversi profili concreti, per esempio attraverso l'onere della compresenza di un tutore nell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa.
Da ciò deriva che questa tipologia di contratto non garantisce la necessaria e adeguata qualificazione professionale richiesta dalla lex specialis di gara mentre il particolare regime economico determina evidenti risparmi per l'impresa, anche in sede contributiva, tale da costituire una posizione di favore nella predisposizione dell'offerta economica rispetto all'operatore economico costretto a fare conto su unità di personale dotate di adeguata qualificazione professionale. Così anche per il monte ore destinato alla formazione del personale, la cui sproporzione appare coerente, in termini di elusione rispetto all'oggetto e alle regole di gara, a quanto evidenziato in relazione ai contratti di apprendistato.

L'esito
L'annullamento dell'aggiudicazione comporta l'inefficacia del contratto d'appalto stipulato con la società prima aggiudicataria. Il Consiglio di Stato ha rinviato alla stazione appaltante la verifica dei presupposti per il definitivo subentro dell'appellante, non senza aver prospettato solide motivazioni a suffragio:
• le criticità rilevate nell'offerta dell'aggiudicataria;
• la tipologia del servizio da svolgere, che consente un subentro in corso d'opera;
• la circostanza che l'appellante fosse già precedente concessionaria del servizio stesso.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2984/2020

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