Appalti

Notifica all'indirizzo indicato negli atti di gara: il Consiglio di stato rimette in termini il ricorrente

di Giovanni F. Nicodemo

Sebbene, la Pec da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Pubbliche amministrazioni è quella tratta dall’elenco tenuto dal ministero della Giustizia, poiché l’interpretazione della disciplina da cui è ricavata la suddetta regola ha avuto contrastanti approdi in giurisprudenza, quando nella lex specialis per le comunicazioni di gara è indicato l’indirizzo Ini-Pec e non l’indirizzo pubblicato nell’elenco tenuto dal ministero della Giustizia (Reginde), e la notifica del ricorso è stata effettuata all’indirizzo Ini – Pec, deve accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 cod. proc. amm.., attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente del ricorrente. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 29 aprile 2020 n. 2754.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato alla stazione appaltante, non costituita in giudizio, esclusivamente all’indirizzo Pec tratto dall’elenco Ini-Pec (tale essendo l’indirizzo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara) anziché all’indirizzo inserito nell’elenco formato dal Ministero della Giustizia (Reginde).
Poiché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale amministrativo e secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale ad una Pubblica amministrazione nel processo amministrativo, deve utilizzarsi in via esclusiva, a pena di inammissibilità, l’indirizzo Pec inserito nell’elenco tenuto dal ministero della Giustizia (Reginde), di cui all’articolo 16, comma 12, Dl n. 179/2012, il Giudice territoriale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica in quanto effettuata all’indirizzo pubblicato nell’elenco Ini-Pec e non all’indirizzo compreso nel Reginde.
Ma il Consiglio di Stato si è detto di diverso avviso. I Giudici di Palazzo Spada infatti hanno rimesso nei termini il ricorrente, consentendo allo stesso di notificare nuovamente il ricorso alla stazione appaltante, questa volta all’indirizzo pec pubblicato sul registro del ministero della Giustizia.
Il Giudice amministrativo giunge a tale decisione tenuto conto della difficoltà a ricostruire il quadro normativo, e della la circostanza concreta che nella lex specialis per le comunicazioni di gara era indicato l’indirizzo Ini-Pec della stazione appaltante.

La decisione
Sullo sfondo della decisione in rassegna vi è la regola secondo cui per le notifiche alla Pa occorre utilizzare gli indirizzi Pec dell’elenco del ministero della Giustizia, escludendo ogni forma di equipollenza (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione III, 22/10/2019, n.7170).
Ma la giurisprudenza sull’argomento si è divisa. Secondo un orientamento la notifica effettuata via Pec all’indirizzo tratto dall’elenco presso la Pa è efficace, ‘soprattutto’ quando essa non abbia adempiuto all’obbligo di comunicare l’eventuale diverso indirizzo nell’elenco del ministero della Giustizia (Consiglio di Stato, Sezione III, 27 febbraio 2019, n.1379), inadempimento che non riguarda la fattispecie in esame, ma che pone il problema della necessità assoluta della iscrizione solo presso l’elenco Reginde (Ministero della Giustizia) (recentemente sull’argomento si è espresso anche il Tar Calabria con sent. del 15 aprile 2020 n. 585).
Mentre orientamenti più recenti affermano la esigenza della notifica presso l’indirizzo pubblicato nell’elenco del Ministero della Giustizia (Sezione VI, 2256 del 2020), stabilendo la nullità della stessa se effettuata non all’indirizzo Pec inserito nel Reginde, ma all’indirizzo dell’elenco pubblico su Ini - Pec.
Tuttavia, proprio la difficoltà a ricostruire il quadro normativo (e anche i formanti giurisprudenziali), ha persuaso il Consiglio di Stato a stabilire la rimessione in termini per la notifica quando il ricorso introduttivo è spedito a indirizzo diverso da quello presente nel Reginde.

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