Appalti

Anac, prima dell'aggiudicazione responsabile unico tenuto a verificare il pagamento dei tributi locali

di Stefano Usai

La violazione degli obblighi di pagamento di un tributo locale può determinare l'esclusione dalla procedura di gara se il Rup «ha un'oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo, ai sensi di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice». In questo senso, il parere Anac n. 295/2020.

Il quesito
La questione affrontata dall'Anac ha una evidente rilevanza considerato che nelle varie verifiche di regolarità «fiscale», normalmente, non vengono in considerazione eventuali violazioni agli obblighi di pagamento dei tributi locali (Imu, Tari, eccetera).
Nel caso di specie, l'aggiudicatario, come emerso in seguito alle verifiche di rito sul possesso dei requisiti generali, ha informato la stazione appaltante dell'esistenza di un precedente provvedimento di esclusione adottato da altra stazione appaltante della stessa provincia da cui emergeva il mancato pagamento «di una cartella esattoriale relativa» alla tassa rifiuti.
Secondo l'appaltatore, in ogni caso, il mancato pagamento della cartella esattoriale non era «idoneo a pregiudicare la situazione di regolarità fiscale dell'impresa perché tempestivamente impugnata».
Da qui il dubbio della stazione appaltante, e il conseguente quesito all'Anac, se l'omesso versamento di «un tributo locale nei confronti» di una diversa stazione appaltante integri o meno la «causa di esclusione prevista dall'articolo 80, comma 4, del codice (irregolarità fiscale)», o «quella di cui all'articolo 80, comma 12, del codice (falsa dichiarazione)» considerato che questa irregolarità non era desumibile dal sistema AVCPass.
Dal sistema, anzi, risultava una situazione di perfetta regolarità. Nell'AVCPass, infatti, come si chiarisce nel parere, in tema di regolarità fiscale, la documentazione di comprova è costituita dalla «comunicazione di regolarità fornita dall'agenzia delle Entrate» e tra i codici tributo presi in considerazione (ai fini del controllo) non sono «contemplati quelli relativi ai tributi locali, quali Imu, Tasi, Tari, Imis, Tosap e altri»

Il riscontro
Secondo l'Anac, non può affatto escludersi che dal mancato pagamento «di un tributo locale», grave e «(stando alla formulazione vigente del comma 4 dell'articolo 80) accertato in via definitiva», sia desumibile una situazione di mancanza di solidità finanziaria e di solvibilità dell'operatore. Circostanza che può pregiudicarne «la credibilità e affidabilità necessarie per concorrere a una procedura a evidenza pubblica e per eseguire correttamente l'appalto affidato, al pari dell'omesso pagamento del tributo di competenza statale».
Nel caso di specie, l'accertamento del mancato pagamento ammontava a oltre 20mila euro e nel Dgue, presentato in sede di gara, l'appaltatore ha dichiarato l'inesistenza di ogni pendenza tributaria.
Pur vero, si legge dal parere, che un provvedimento di esclusuione (adottato per falsa dichiarazione) relativo a una gara svolta presso una diversa stazione appaltante non ha effetti «a strascico, occorre», comunque, che il Rup «valuti, indipendentemente da quanto effettuato da altra amministrazione nell'ambito di altra gara, se la società aggiudicataria sia in regola con il pagamento delle imposte e tasse, (…), alla data di scadenza delle offerte (…) al momento dell'aggiudicazione, nonché nel corso dell'espletamento della procedura medesima e della data di eventuale stipula del contratto».
La regolarità fiscale, in definitiva, rappresenta un dato essenziale per la partecipazione a una procedura di affidamento che risulta consentita solamente «agli operatori economici solvibili e solidi sotto il profilo finanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la capacità di corretta esecuzione delle opere o servizi loro affidati».
Non v'è dubbio, conclude l'Anac che tra gli obblighi dei concorrenti, articolo 80, comma 4 del codice, insista anche l'assolvimento dei tributi locali considerato che la locuzione di «imposte e tasse (speculare a quella contenuta nell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE) non opera» nessun «distinguo tra tributi nazionali e locali, escludendo la rilevanza dei soli carichi extra-tributari».
Deve quindi ritenersi «rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione e interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo». La violazione «degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali», però, può «integrare la causa di esclusione di prevista dall'articolo 80, comma 4, del codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo». In difetto, la stazione appaltante non è legittimata ad escludere un operatore economico dalla gara.

La delibera Anac n. 295/2020

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