Il computo metrico non estimativo è elemento essenziale dell'offerta tecnica
Il computo metrico non estimativo costituisce elemento essenziale dell'offerta tecnica. Solo nel caso di varianti, secondo la sentenza n. 741/2020 del Tar Bari, il documento integra il capitolato speciale ed è parte integrante del contratto d'appalto, vincolando l'aggiudicatario nell'esecuzione dei lavori e delle opere, secondo la disciplina di gara. In questo caso esso serve a parametrare l'esattezza della prestazione nel corso dell'appalto, come comprovato dall'articolo 32, comma 14-bis, del Dlgs 50/2016.
I giudici hanno spiegato come, dato che non avendo il bando prescritto la presentazione dell'elenco prezzi, il computo metrico non estimativo funga da capitolato tecnico, in cui sono descritte le lavorazioni e le forniture offerte.
In base alla lex specialis il concorrente era obbligato a modificare la lista delle categorie e delle forniture, ossia l'offerta economica nelle relative quantità, adeguandola all'offerta tecnica. Ma l'aggiudicatario non ha aggiornato la propria lista delle categorie all'offerta tecnica, modificata a seguito della modifica/integrazione delle quantità relative alle proprie proposte migliorative. La mancata corrispondenza tra l'offerta tecnica e quell economica ha fatto quindi scattare l'espulsione.
La sentenza del Tar Bari n. 741/2020