Fisco e contabilità

Acconto Iva impossibile negli enti che hanno scelto lo split commerciale

È un rebus l’acconto Iva degli enti pubblici che dal 2018 hanno gestito l’Iva a debito da split payment commerciale in via separata rispetto all’ordinaria gestione dell’Iva.
La maggior parte di questi enti si trova a fine anno in credito Iva nelle liquidazioni periodiche. Poiché secondo la circolare 28/2017 il versamento dell’acconto, comunque unitario, deve interessare anche il debito Iva da split commerciale, c’è da chiedersi se sia possibile utilizzare due distinti metodi di calcolo, il previsionale per la gestione dell’Iva derivante dalle liquidazioni periodiche e lo storico per la parte di Iva a debito relativa allo split commerciale.

Alla luce delle (scarse) indicazioni ministeriali, la risposta dovrebbe essere negativa. A questo punto l’alternativa potrebbe essere l’applicazione del metodo previsionale per entrambe le gestioni Iva.
Sulla determinazione della base imponibile (sia con il metodo previsionale sia con lo storico) su cui calcolare l’acconto dell’88%, secondo la stessa circolare 28 è possibile compensare le risultanze della gestione Iva ordinaria con l’Iva a debito da split commerciale gestita in via separata. Per questa via, utilizzando il previsionale, si giunge alla compensazione del (previsto) debito da Iva split commerciale di dicembre con il (previsto) credito riferito alla ordinaria liquidazione Iva dello stesso mese, per poi calcolare l’88% sulla somma algebrica delle due basi imponibili.

Il versamento dell’acconto deve avvenire in modo unitario, con un unico codice tributo. A questo punto, è probabile che, nei controlli automatizzati, l’Agenzia abbini l’intero acconto alla gestione ordinaria dell’Iva, riscontrando quindi un eccesso di versamento rispetto all’importo riportato nella comunicazione dati liquidazione del quarto trimestre e in dichiarazione.

Per rendere più semplici gli scambi di informazioni con l’ufficio che ne deriveranno, in caso di chiusura a debito sia nella gestione ordinaria Iva sia nella gestione separata dell’Iva split commerciale conviene effettuare due distinti versamenti dell’acconto (con lo stesso codice tributo). A questo punto, la riconciliazione tra i versamenti effettuati e le risultanze della dichiarazione potrebbe avvenire con procedure automatizzate quali il servizio Civis.

Per gli enti a liquidazione trimestrale che hanno optato per la gestione separata dell’Iva a debito da split commerciale la situazione è ancora più complicata, per effetto della mancata omogeneità tra le basi imponibili da prendere come riferimento per effettuare i calcoli. Anche se la liquidazione periodica è trimestrale, il versamento del debito Iva da split commerciale separato deve avvenire su base mensile. Non è quindi corretto effettuare un calcolo storico su base trimestrale per entrambe le basi imponibili, anche perché la parte di Iva split commerciale di ottobre e novembre 2018 è già stata liquidata. A questo punto, i trimestrali dovrebbero individuare l’importo relativo all’Iva da split commerciale relativa al quarto trimestre 2017, facendo riferimento ai registri a debito split dell’anno scorso. Dopo aver separato l’Iva split dalla gestione Iva normale si dovrà calcolare l’88% della quota parte di Iva relativa alla gestione ordinaria, da un lato e, dall’altro, l’88% di un terzo dell’Iva split commerciale relativa al quarto trimestre 2017.

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