Fisco e contabilità

Tari, rifiuti speciali esenti con le prove del contribuente e alle condizioni del regolamento comunale

di Pasquale Mirto

Con la risposta del 28 novembre 2018 all'interrogazione in commissione Finanze n. 5-00535 presentata dall'onorevole Lombardo, il ministero delle Finanze cerca di mettere ordine nelle modalità di applicazione della Tari nel caso di produzione di rifiuti speciali, argomento questo che ha sempre generato un notevole contenzioso.
La risposta offre un quadro completo e, partendo da una ricognizione delle norme, precisa gli ambiti regolamentabili dal Comune e gli obblighi che il contribuente deve assolvere per ottenere la detassazione delle superfici o le riduzioni di tassa.

Il quadro normativo
La normativa prevede che non siano assoggettate le superfici ove si formano «in via continuativa e prevalente» rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori, con l'obbligo anche di dimostrare di averlo fatto in conformità alla normativa vigente.
Per i produttori, invece, di rifiuti speciali assimilati dal Comune, e quindi potenzialmente conferibili al servizio pubblico, nel caso in cui questi siano avviati al riciclo direttamente dall'impresa, o tramite soggetti autorizzati, spetta uno sconto della parte variabile della tariffa, alle condizioni previste nel regolamento comunale.
Infine, la normativa si occupa dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, rimettendo alla potestà regolamentare l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, e quindi sottratti alla tassazione.

La risposta all’interrogazione
Dato questo quadro normativo l'interrogante si è posto il dubbio se il contribuente sia tenuto a dichiarare e se sussiste l'obbligo di dimostrare su quali aree si producono i rifiuti speciali.
Sul punto è ormai principio consolidato della giurisprudenza di legittimità – e nella risposta si citano numerosi precedenti specifici - che incombe al produttore sia l'obbligo di presentare la dichiarazione sia l'obbligo di dimostrare di aver provveduto a proprie spese, in difetto dei quali tutte le aree sono assoggettabili, anche se di fatto produttive di rifiuti speciali. In particolare, poi, si ricorda che la produzione di rifiuti speciali non comporta tout court la detassazione di tutte le superfici occupate, la quale è invece «subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione».
Nella risposta si ricorda che anche il prototipo di regolamento per la Tares, applicabile anche alla Tari, predisposto da Dipartimento delle finanze, prevede espressamente che il contribuente nella dichiarazione deve indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice Cer. Inoltre, il regolamento comunale può stabilire la data entro la quale il contribuente è tenuto a comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici Cer, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Infine, sotto il profilo dell'onere probatorio, si precisa che non esiste un «documento specifico» per dimostrare la sussistenza delle condizioni di non tassabilità, ma occorre rifarsi al regolamento comunale, al quale spetta di definire la specifica documentazione che si richiede al contribuente.

La risposta all’interrogazione in commissione Finanze

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