Fisco e contabilità

Esenzione Ici sui fabbricati rurali, è retroattiva la presentazione del Docfa in catasto

di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

La presentazione del Docfa in catasto ha effetto retroattivo per il riconoscimento dell'esenzione Ici per i fabbricati rurali. In tal senso si è pronunciata la Commissione tributaria regionale di Sassari con sentenza n.183/8/2019 depositata il 25 marzo 2019, riconoscendo il diritto del contribuente all'esenzione prevista dall'articolo 9 del Dl 557/1993 convertito dalla legge 133/1994.
La questione ha riguardato il ricorso da parte di una Cooperativa di allevatori alla Commissione tributaria provinciale di Sassari avverso il diniego di rimborso da parte di un Comune dell'Ici pagata dal 2002 al 2006 per un fabbricato ritenuto dalla contribuente rurale e quindi esente. Invero il fabbricato in oggetto al 1° gennaio degli stessi anni d'imposizione era classificato in categoria D/8, la cooperativa ha però sostenuto di aver presentato in catasto un Docfa nel corso del 2008 con il quale ha riclassificato in D/10 l'immobile; quindi spettando retroattivamente, a suo dire, l'esenzione da tributo anche per gli anni in oggetto.
Il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha accolto la tesi della contribuente, sulla base dello «jus superveniens» costituito, tra l'altro e soprattutto, dal combinato disposto della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 2, comma 5, del Dl 102/2013 e dell'articolo 7, comma 2-bis, del Dl 70/2011. A dire del giudice di secondo grado da tale jus superveniens si ricaverebbe il principio generale di retroattività del classamento in D/10 proposto con Docfa dal contribuente in linea con l'insegnamento contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.18565/2009.

Le argomentazione che non convincono
Le argomentazioni del pronunciamento lasciano perplessi sotto diversi aspetti. In primo luogo, il giudice sassarese ricava un principio ordinamentale di retroattività, in ultima analisi, da una norma di interpretazione autentica, di per se eccezionale, di una norma catastale condonistica (articolo 7, comma 2-bis, Dl 70/2011), e perciò stesso anch'essa speciale (Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 1779606/2018; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3862/2017).
Dunque, seguendo il ragionamento del giudice sassarese si dovrebbe arrivare all'irragionevole conclusione che nel nostro ordinamento i principi generali si possono ricavare da normative di natura emergenziale. Sotto altro aspetto, proprio perché eccezionali, le norme condonistiche, come quella di specie, non possono che essere applicate nei limiti stretti dei previsti specifici adempimenti formali di natura volitiva a carico dei soggetti interessati da porre in essere dopo la loro entrata in vigore. Dunque, non è dato comprendere come possa essere estesa la disciplina condonistica del 2011, che prevede l'adempimento di specifiche formalità autocertificate di natura volitiva, alla presentazione di una dichiarazione di scienza qual è il Docfa presentata nel 2008 in base alla normativa ordinari catastale.
Il giudice di seconde cure attribuisce efficacia retroattiva fino al 2002 a uno jus superveniens del 2011, i cui effetti fiscali potevano al limite retroagire al 2006 in ragione della presentazione in pari anno della domanda di condono catastale; la retroattività pretesa dal giudice sassarese si pone in evidente contrasto con l'articolo 11 delle Preleggi (Cassazione civile, sezione I, 3308/1992). Sotto altro aspetto, il giudice di seconde cure non sembra aver fatto tesoro dell'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di Ici. Infatti, la Corte di cassazione è ferma da anni nel ritenere che in base all'articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 504/1992 le variazioni catastali producono effetti fiscali solo dall'anno successivo a quello della loro messa in atti indipendentemente che ciò sia dovuto a presentazione di Docfa (di recente Cass. civile, sez. VI, 07/09/2018, n. 21760), tanto più se in ragione di tale applicazione retroattiva possa derivarne l'irragionevole riconoscimento di una esenzione fiscale (Cassione civile, sezione VI, sentenza n. 7746/2019), ponendosi tale retroattività in evidente contrasto con il principio di certezza e stabilità dei rapporti fiscali.

L'impugnazione del classamento
La pronuncia in commento, a tacer d'altro, finisce per non far buon uso nemmeno dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.18565/2009, ove proprio a tutela della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici fiscali, è posto a carico del contribuente e dell'ente impositore l'onere di impugnare entro il termine di decadenza il classamento catastale non ritenuto corretto.
Ragion per cui, se fosse possibile per il contribuente modificare retroattivamente con un Docfa un classamento catastale consolidato in atti verrebbe irragionevolmente consentito allo stesso di aggirare il principio generale della decadenza dell'azione giudiziaria tipico dei processi di natura impugnatoria, come quello tributario, a presidio del quale è posto l'articolo 21 del Dlgs 546/1992.
Limite quello decadenziale che si pare possa essere superato solo se dal riconoscimento dell'esenzione fiscale, in ragione del consolidato classamento in D/10, possa derivarne la violazione della normativa europea in materia di divieto di aiuti di stato, imponendosi al giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme e gli atti di diritto interno cagionanti o impeditivi del recupero dell'aiuto.

(*) Componente comitato tecnico Anutel

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