Fisco e contabilità

Donazioni, dissesto e spese legali: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

DONAZIONI
La cessione gratuita di un bene immobile non costituisce una modalità di valorizzazione dello stesso, posto che il legislatore ha ipotizzato esclusivamente fattispecie di concessioni onerose, in quanto il patrimonio disponibile dell'ente ha come fine quello di produrre reddito e una cessione gratuita non crea entrate per l'ente, anzi ne costituisce impoverimento. Per questa ragione, l'attribuzione negoziale a titolo gratuito, poiché espone gli enti ad un potenziale impoverimento, riducendone i mezzi patrimoniali, si presume incompatibile con gli scopi istituzionali, sia che si agisca con moduli di diritto pubblico che con strumenti di diritto comune. La causa liberale, funzione per la quale un soggetto dell'ordinamento arricchisce in modo unilaterale e spontaneo un altro soggetto, infatti, si presume incompatibile con la capacità giuridica riconosciuta agli enti pubblici, in particolare agli enti locali, salvo vi sia un'espressa autorizzazione di legge o una chiara compatibilità con gli scopi istituzionali. Di conseguenza, la cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici, di norma, non è consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pa.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 164/2019

DISSESTO E GESTIONE DELLE RISORSE
L'Osl non ha mai avuto competenza all'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento, prevista dall'articolo 206 del Dlgs 267/2000. Di conseguenza, la creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'ente locale, continua a rappresentare, l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto, ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Dlgs 267/2000, nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura. A seguito delle modifiche intervenute, i residui considerati dalla deroga riguardano solo quelli «relativi ai fondi a gestione vincolata». Tutti gli altri residui, considerati nel comma 10 dell'articolo 255 del Tuel, pertanto, restano soggetti all'amministrazione dell'ente, ivi compresi quelli relativi ai «debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 99/2019

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DEGLI AMMINISTRATORI
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con competenze a carico dell'ente amministrato, con la conseguenza che gli oneri assicurativi e/o di rimborso delle spese legali a favore degli amministratori degli enti locali non costituiscono spese obbligatorie. Ecco perché la sostenibilità giuscontabile di questi oneri è stata normativamente condizionata dall'articolo 86, comma 5, del Dlgs 267/2000 al rispetto della cosidetta «invarianza finanziaria» ovvero la relativa spesa, cioè, deve avvenire «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Per orientamento maggioritario il vincolo dell'invarianza è da considerare in relazione alle spese di funzionamento, quale «aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento», in rapporto al «rendiconto relativo al precedente esercizio» ed è possibile, in questo ambito, operare le necessarie compensazioni interne che escludono nuovi o maggiori oneri. Va anche sottolineato che la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con vantaggi economici per gli stessi amministratori che beneficiano del rimborso. Gli enti, perciò, dovrebbero regolare questa materia con appositi regolamenti, per «garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa», articolo 12 della legge 241/1990. Le disposizioni di questi regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i criteri e le modalità ai quali le amministrazioni si devono attenere.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 102/2019

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