Fisco e contabilità

Il risanamento degli enti locali e i nuovi equilibri di bilancio

di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel

I revisori degli enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio (in base all'articolo 243 quater, comma 6, del Tuel) entro il 15 luglio devono trasmettere al ministero dell'Interno e alla direzione di controllo della Corte dei conti la relazione sul grado di realizzazione del piano con riferimento al primo semestre del 2018.
Da un recente studio dell'Università Cà Foscari emerge che tra il 2014 e il 2018 ben 273 Comuni hanno alzato la bandiera bianca degli equilibri di bilancio (tra cui 126 richieste di dissesto e 225 richieste di riequilibrio che in 78 casi si sono trasformate in dissesto). In totale, al momento, gli enti che hanno in corso una procedura sono 379 e le prospettive per il futuro non sono rosee.

Il problema riscossione
In primis, come evidenziato da uno studio dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sul "tax gap", non sembra risolversi in molte zone del nostro Paese la cronica difficoltà di riscossione delle entrate proprie, in secondo luogo le nuove prescrizioni sul rispetto degli equilibri di bilancio elaborate da Arconet (si veda la circolare Rgs del 14 febbraio 2019 n. 3 ) stanno giungendo a compimento e renderanno ancora più attendibili e stringenti le risultanze di bilancio degli enti locali.
Infatti, i nuovi modelli di equilibrio (in base all'allegato 10 del Dlgs 118/2011) mettono in evidenza la dinamica delle quote accantonate, vincolate e di quelle destinate agli investimenti tanto per la gestione di competenza quanto per le variazioni intervenute in sede di rendiconto e, anche se in via meramente conoscitiva per alcune parti, saranno già obbligatori per il rendiconto 2019.

Le modifiche «palliativo»
Per questo le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto crescita (n. 58/2019) ad alcuni articoli del Tuel sono da considerarsi solo un palliativo in vista di una più profonda e non rinviabile riforma degli strumenti previsti per il risanamento finanziario degli enti locali:
• il comma 1-octies riconosce un contributo ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del decreto per il concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui;
• il comma 1-undecies autorizza i Comuni con popolazione superiore a 60mila abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, il dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato il pre-dissesto a ridurre del 5% gli importi dei contratti aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, in essere o relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, per tutta la durata residua dei contratti medesimi;
• Il comma 1-duodecies modifica il comma 2-bis dell'articolo 222 del Tuel per consentire agli enti in dissesto che hanno deliberato le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita e si trovano in una grave indisponibilità di liquidità, di ricorrere a un'anticipazione di cassa pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, non più per soli sei mesi ma fino al raggiungimento dell'equilibrio e comunque non oltre 5 anni compreso quello in cui è deliberato il dissesto;
• Il comma 1-terdecies modifica la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), determinata sulla base del rapporto tra passività da ripianare e ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente o dell'ultimo rendiconto approvato;
• I commi 2-bis, ter e quater intervengono con un parziale rimedio a risolvere la grave situazione degli enti in pre-dissesto che avevano rimodulato o riformulato il proprio piano di riequilibrio in base alle disposizioni previste dal comma 714 della legge di bilancio 2016, dichiarato incostituzionale dalla sentenza Corte costituzionale n. 18/2019.

Riforma nella riforma
La riforma dovrà essere inserita in quella più generale del Tuel che dovrebbe anche affrontare il tema di un sistema di allerta che possa intercettare le situazioni di crisi finanziaria prima che siano irreparabili. Da questo punto di vista i parametri di deficitarietà, anche nella loro recente veste rinnovata, si dimostrano non del tutto adeguati. Sotto questo profilo un ruolo determinante può essere svolto dai revisori degli enti locali.
«La riforma del Tuel, il ruolo del revisore e la nuova disciplina del dissesto e del predissesto», è questo il tema che Ancrel ha scelto per il tradizionale convegno nazionale che si terrà a Milano il 12 ottobre 2019 presso la sala viscontea del Castello Sforzesco. Nell'ambito dell'evento sarà anche conferito il premio «Antonino Borghi», giunto alla seconda edizione, rivolto alla migliore tesi di laurea sul tema della contabilità degli enti locali.
Come sempre, nell'ambito di un proficuo confronto tra gli addetti ai lavori, cercheremo di dare il nostro contributo alle principali istituzioni di riferimento.

(*) Presidente dell'Ancrel

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