Fisco e contabilità

Per l’imposta di soggiorno confronto con le associazioni di categoria più rappresentative

di Daniela Dattola

In base all'articolo 4, comma 3, del Dlgs 23/2011, il Consiglio comunale può rimodulare con proprio regolamento l'imposta di soggiorno, ma deve previamente sentire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive operanti nel territorio di sua competenza.
In caso contrario, anche se tale parere non ha efficacia vincolante per l'Amministrazione, il provvedimento dev'essere annullato, dal momento che è ritenuto necessario dalla norma in commento.
Lo ha deciso il Tar Calabria, Catanzaro, sezione I, sentenza numero 1354 depositata l'8 luglio 2019

Il potere comunale d'intervento sulla tassa di soggiorno
Il comma 1 dell'articolo 4, Dlgs 23/2011 prevede il potere dei comuni capoluogo di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi nell'elenco regionale delle località turistiche o delle città d'arte, di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive collocate sul proprio territorio.
Il tributo va applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno, ed il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
In base poi al comma 3 della norma in rassegna, l'intervento, a livello comunale, comprende anche la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, esenzioni o riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, ma necessita sempre della previa audizione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

Il caso
I titolari di alcune strutture ricettive hanno ricorso avverso la deliberazione del Comune, adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio comunale, avente ad oggetto la rimodulazione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del nuovo regolamento comunale, lamentando la mancata audizione preventiva delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La sentenza
Il Collegio, in linea con quanto già stabilito, da ultimo, dallo stesso Tar Calabria, Catanzaro, sezione I, sentenza 1231 del 18 giugno 2019, ha dichiarato il regolamento illegittimo e lo ha annullato.
A suo giudizio, infatti, sebbene l'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. numero 23/2011 “... non dia efficacia vincolante a quanto rappresentato dalle associazioni di categoria non toglie che il confronto con le stesse, ritenuto dalla norma necessario, sia condicio sine qua non per l'emanazione del provvedimento”.

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