Fisco e contabilità

Autovelox, Anutel scrive ai Prefetti: illegittimi i pagamenti a percentuale sulle multe

di Francesco Tuccio (*) e Fabio Borrello (**) - Rubrica a cura di Anutel

La presenza sempre più massiccia di misuratori elettronici per il controllo della velocità distribuiti sul territorio dei Comuni italiani, ha richiamato l'attenzione degli esperti Anutel.
Difatti, quando gli apparecchi elettronici sono appaltati a società fornitrici, il pagamento riconosciuto dai Comuni non può essere effettuato mediante la previsione di un canone fisso e una percentuale rapportata alle contravvenzioni emesse.

Dunque, sono illegittimi i bandi che stabiliscono tali disposizioni, essendo in contrasto con la legge n. 120 del 2010, nonché con la circolare del ministero dell'Interno 14 agosto 2009, formulata proprio al fine di precisare la portata dell'articolo 61 della legge 120/2010.

Il legislatore e la giurisprudenza anche a seguito degli scandali avvenuti in alcuni Comuni, sono intervenuti chiarendo la portata del disposto di legge, proprio per evitare interpretazioni fuorvianti, che in alcuni casi hanno integrato il reato di abuso d'ufficio.

Alla circolare del ministero dell'Interno del 14 agosto 2009 sono allegate le istruzioni operative per le attività di prevenzione del fenomeno infortunistico stradale, mediante il controllo dei limiti di velocità, in cui si descrivono minuziosamente le modalità operative, lasciando poco spazio a interpretazioni errate.

Nelle disposizioni ministeriali, si fa presente che è consentito l'uso di un apparecchio non di proprietà dell'organo accertatore, ma che sia da questo preso in locazione, in comodato o leasing.

Le attività affidate ai privati sono consentite se limitate ai soli servizi sussidiari all'accertamento che non possono certo riguardare la convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura, né la sottoscrizione di verbali di accertamento, così come è preclusa ogni altra operazione che concorra alla formazione dei predetti atti.

Per di più, il corrispettivo deve sempre essere commisurato al costo delle operazioni effettuate o in funzione del tempo di utilizzo delle apparecchiature e non a percentuali rapportate alle sanzioni eventualmente riscosse.

La giurisprudenza della Cassazione, con la sentenza n. 10620/2010, sezione IV penale, ha confermato questa impostazione, pronunciandosi con riguardo agli appalti per l'installazione di misuratori elettronici della velocità nei territori comunali il cui valore era stato determinato con una percentuale sugli incassi delle multe riscosse.
La Suprema Corte, ha statuito che la violazione in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall'articolo 11 del Codice della strada, riservata al soggetto pubblico e non delegabile a terzi, inoltre, con riferimento alle spese afferenti l'eventuale noleggio delle apparecchiature queste ultime rientrano tra le spese di accertamento, poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni ammnistrative pecuniarie, per cui la loro disciplina non può essere assolutamente rapportata a quelle spese.
Il costo è indubbiamente uguale per qualsiasi operazione, giacché l'entità della sanzione propria della singola infrazione eventualmente accertata è un parametro del tutto estraneo e irrilevante, quanto alla spesa sostenuta per ogni singola operazione.

I giudici, sulla scorta di queste argomentazioni, ritengono che il costo dell'accertamento sia quantificabile a prescindere dal tipo di infrazione accertata. Il parametro dell'entità della sanzione quale modalità di determinazione del corrispettivo come base di un appalto, connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali, è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento.

Scrivono i giudici nella pronuncia che è improprio il riferimento al rischio contrattuale, oltre che contrario ai principi indicati dall'articolo 97 della Costituzione.

Il parametro utilizzato per la retribuzione, differenziato secondo l'entità della sanzione, non deve essere repressivo o di mero finanziamento pubblico o lucro del privato, ma deve invece tenere conto della finalità preventiva.

In ragione di ciò, l'Anute ha sollecitato il controllo di legalità in capo alle Prefetture, per scongiurare ipotesi di contrasto con il dettato normativo, essendo legata la presenza dei rilevatori elettronici di velocità a ben altre finalità, ossia quelle di tutela dell'incolumità pubblica.

In conclusione, nel noleggio a canone fisso, non possono trovare spazio né percentuali, né diverse forme contrattuali che perseguano lo stesso scopo, ossia di determinare maggiorazioni economiche in favore di società private.

Occorre evitare di sanzionare ignari cittadini, con multe illegittime, ed evitare al contempo che i Comuni possano fare affidamento su entrate che dovranno poi essere chiamati a restituire con un aggravio di spese amministrative e di istruttoria.

(*) Presidente Anutel
(**) Avvocato tributarista

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