Fisco e contabilità

Dl fiscale e revisori, non solo un clamoroso passo indietro ma anche un pasticcio difficile da gestire

di Marco Castellani (*)

L'articolo 57-ter del DL 124/2019, così come approvato con voto di fiducia alla Camera, si inserisce in modo completamente disorganico nell'impianto delle attuali regole previste per la nomina dei revisori degli enti locali. Prova ne è che, in Conferenza Stato-Città, è stato rinviato il quinto punto all'ordine del giorno che prevedeva lo schema di decreto di modifica del Dm 23/2012 che disciplina l'elenco e le regole di nomina. Si tratta del provvedimento che, dopo il recente esame positivo del Consiglio di Stato, avrebbe modificato l'attuale regolamento tenuto conto di quanto previsto dall'atto di indirizzo dell'Osservatorio del 28 febbraio 2018.

Lo schema di decreto è stato il frutto di un percorso complesso e condiviso dato che nell'Osservatorio sono ampiamente rappresentate le istituzioni e le associazioni rappresentative, che portava un contributo, non certamente esaustivo, sui possibili miglioramenti del sistema nell'ottica del rafforzamento del criterio dell'indipendenza e della professionalità dei revisori.

Non si può non chiedersi come possano coesistere due visioni così distanti da parte del medesimo legislatore e non si può non constatare come, per una materia così delicata con un impatto evidente sull'interesse generale, non possa essere accettato un "blitz" di questo tipo.

Del resto con l'articolo 57-ter non si vuole solamente il ritorno della nomina politica del presidente del collegio. Peraltro, a differenza da quanto sostenuto da alcuni, per come è stato scritto l'emendamento, la scelta da parte del consiglio non avverrà nell'ambito della terna estratta, ma sarà una nomina "vecchio stile" senza tenere in considerazione qualsiasi criterio di comprovata esperienza. Inoltre, ci si troverà di fronte a un organo con un Presidente di nomina fiduciaria e con due componenti estratti, creando un evidente asimmetria tra i revisori, con probabili ricadute sull'operatività del collegio nel suo complesso.

La scelta della restrizione su base provinciale è analogamente grave. In alcune Province il numero dei Comuni è esiguo nel complesso, in altre alcune fasce demografiche possono avere una scarsa significatività numerica. Come si può pretendere la specializzazione e la formazione di un professionista su una materia così tecnica se le probabilità di assumere incarichi saranno ridotte così drasticamente?

Nel caso poi che il decreto di modifica del regolamento venga comunque portato avanti seppur con i necessari aggiustamenti, quale professionista si sobbarcherà l'onere dei venti crediti formativi e il conseguimento dei 18 mesi di affiancamento stante la bassissima probabilità di essere estratto e di progredire dalla prima alle fasce successive? E ancora come si potrà conciliare con la creazione di una quarta fascia per i comuni con popolazione a 50.000 abitanti?

La base provinciale è poi una forte limitazione della possibilità di operare dei professionisti contraria ai principi fissati dall'Unione Europea. La distanza non è un costo, già la norma prevede un limite ai rimborsi spesa e il revisore può scegliere se partecipare alle estrazioni per una provincia e non per un'altra. Ma se davvero la distanza è un limite, perché allora non si pone la stessa questione per altri tipi di organi di controllo (Regioni, Ausl, istituti scolastici eccetera) dove magari i revisori provengono da ben oltre i confini regionali. È evidente che si tenta di mascherare la volontà di tornare al passato con argomenti inconsistenti come quello dei costi o della distanza. Ma davvero i problemi di bilancio dei comuni si risolvono riducendo il rimborso spese dei revisori?

Che dire poi dell'ostracismo a vita. Come Ancrel ci battiamo da tempo affinché sia eliminata la previsione di cui all'articolo 235, comma 1, del Tuel come proposto dall'atto di indirizzo dell'Osservatorio del ministero dell'Interno 24 gennaio 2019. Del resto, che senso ha porre dei limiti al numero dei mandati quando la regola è il sorteggio? Se passasse la base provinciale di estrazione, prima o poi, saranno tutti incompatibili.

In definitiva, oltre a ribadire la nostra ferma contrarietà a questo emendamento ed a invitare i colleghi e non, a sottoscrivere la nostra petizione che in pochi giorni ha già superato le 1.600 adesioni, vogliamo lanciare un appello al legislatore affinché torni sui suoi passi evitando le incredibili contraddizioni che si verrebbero a creare se, malauguratamente, il Dl 124/2019 venisse convertito in legge in questo modo.

Qualora poi le dinamiche dell'approvazione della legge di bilancio e del collegato fiscale non consentissero un ripensamento, è indispensabile che nel primo provvedimento utile di gennaio si cancelli questo clamoroso autogol.

Non si tratta di una difesa corporativa, siamo a disposizione per valutare i miglioramenti necessari per far fronte alle criticità sollevate dagli operatori, ma in questa circostanza è stato messo in evidente discussione il principio di indipendenza del controllore rispetto al controllato. I primi ad avere interesse ad avere i conti sotto controllo e certificati da professionisti preparati ed indipendenti sono i cittadini ed i Sindaci che li rappresentano.

(*) Presidente Ancrel

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©