Fisco e contabilità

Rientro del disavanzo non ripianato nei tre esercizi successivi

di Patrizia Ruffini

Nuove modalità di rientro del disavanzo non ripianato. Con un emendamento approvato dal Senato al disegno di legge di bilancio, la manovra 2020 interviene anche sulle modalità di recupero del disavanzo di amministrazione degli enti territoriali nel caso in cui il ripiano non sia andato a buon fine.

Come noto, il disavanzo di amministrazione, accertato in base all'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto oppure mediante un piano di rientro sottoposto al parere del collegio dei revisori. Con periodicità almeno semestrale, il sindaco o il presidente trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, corredata dal parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

La nuova norma prevede che il disavanzo di amministrazione, applicato al bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, può essere ripianato nei tre esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente. Alternativamente può essere ripianato, sempre nei tre esercizi successivi, in quote determinate in ragione dell'esigibilità dei trasferimenti, secondo il piano di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore, anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente beneficiario.

L'intervento del legislatore arriva dopo che la sentenza delle sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 1/2019/EL, con riferimento al disavanzo non ripianato, aveva richiamato la regola del «recupero nell'esercizio successivo», come implicita nell'ordinamento contabile.

Anche la Commissione Arconet, nella riunione del 2 ottobre scorso, aveva discusso sulla disciplina del recupero pluriennale del disavanzo di amministrazione, con particolare riferimento alle criticità riscontrate negli anni di applicazione dell'armonizzazione contabile e su alcune proposte di modifica, volte ad attribuire una maggiore rilevanza ai piani di rientro oltrechè a prevedere il recupero dei disavanzi in quote costanti. Pur rinviando la trattazione dell'argomento a sedute successive, la Commissione aveva chiarito le finalità delle proposte di modifica: attribuire una maggiore rilevanza ai piani di rientro; prevedere il recupero dei disavanzi in quote costanti; sensibilizzare le regioni ad anticipare il ripiano del disavanzo risultante dalla delibera di giunta di approvazione del rendiconto della gestione.

Per attribuire una maggiore rilevanza ai piani di rientro, veniva proposto di introdurre l'obbligo di indicare, sia nella nota integrativa sia nella relazione sulla gestione, se il disavanzo di amministrazione rappresentato alla lettera E del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione si è ridotto, rispetto a quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo differente rispetto a quanto indicato dal bilancio di previsione. Da rappresentare nei documenti accompagnatori al bilancio, anche le modalità di attuazione del piano di rientro nel corso dell'esercizio, precisando se la quota di disavanzo è stata ripianata grazie alle operazioni previste nel piano per o ad altre operazioni e l'importo effettivamente ripianato nel corso dell'esercizio e non, con riferimento a ciascuna componente del disavanzo.
Del tema si tornerà a discutere, con le decisioni che saranno assunte dalla Commissione.

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