Fisco e contabilità

Incarichi di staff, partecipazioni e assunzioni: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

INCARICHI DI STAFF
In caso di decadenza per incompatibilità del sindaco (articolo 69 Tuel), i contratti individuali in essere con il personale addetto allo staff del sindaco, stipulati in applicazione dell'articolo 90 del Dlgs 267/2000, stante il rapporto fiduciario che lega i collaboratori al sindaco, terminano automaticamente alla data di dichiarazione di decadenza per incompatibilità alla luce dello stretto rapporto fiduciario. Ciò nonostante l'articolo 53 del Dlgs 267/2000 preveda che le funzioni di sindaco siano svolte dal vice sindaco sino alle elezioni del nuovo sindaco e del nuovo organo consigliare.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE N. 86/2019

ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Nel caso di alienazione di partecipazioni la determinazione del prezzo di vendita costituisce un atto propedeutico all'esperimento della procedura a evidenza pubblica e rientra nella discrezionalità dell'ente procedente, al quale è rimessa l'individuazione del metodo di valutazione più congruo alla luce di tutti gli elementi rilevanti. La disciplina di settore, infatti, non individua e definisce un unico metodo di valutazione, né lo stesso può essere individuato in astratto essendo necessaria una analisi concreta che permetta la migliore valorizzazione delle partecipazioni detenute. Sussistendo i presupposti del Dlgs 175/2016 le procedure devono essere attivate trattandosi di disposizioni imperative, come confermato dalla deroga transitoria introdotta dalla legge 145/2018 in presenza di un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. La deroga temporanea introdotta per non procedere alle alienazioni non può, infatti, che militare nel senso dell'obbligatorietà delle procedure di dismissione.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - PARERE N. 179/2019

SPAZI ASSUNZIONALI DI ENTI CON MENO DI MILLE ABITANTI
Gli enti di minore dimensione demografica, che fanno riferimento al vincolo assunzionale previsto dall’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, possono conteggiare tutte le cessazioni avvenute dall’anno antecedente l’entrata in vigore di quest’ultima disposizione e non ancora surrogate con nuove assunzioni. Di conseguenza, per questi enti, tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore. Questa capacità assunzionale, inoltre, può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento. Induce a questa conclusione, il rilievo per cui, laddove il legislatore ha inteso limitare l’ambito temporale entro il quale far operare il meccanismo del cumulo dei resti, lo ha espressamente disposto, come è avvenuto per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 86/2019

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