Fisco e contabilità

I nuovi oneri della riscossione addebitati ai contribuenti

di Tommaso Ventre (*) - Rubrica a cura di Anutel

Il comma 803 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha disposto, innovando rispetto al passato, che per legge ai contribuenti inadempienti sono addebitati i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive. Tale previsione se da un lato ha il pregio di avere uniformato una disciplina che prima doveva essere preventivamente inclusa nei regolamenti dall'altra può essere foriera di fraintendimenti e di confusione per la terminologia adottata che è uguale a quella disposta dalla legge 159/2015 che, modificando l'articolo 17 del Dlgs 112/99, per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, ha sostituito gli «oneri di riscossione» all'aggio spettante. Sicchè si potrebbe essere indotti a ritenere che gli oneri previsti dal comma 803 sarebbero sostitutivi degli aggi riconosciuti agli altri soggetti che operano nell'ambito della riscossione coattiva per conto degli enti locali.

Il quadro normativo
Il comma 803 prevede l'addebito ai soggetti morosi di «una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;».
Il comma 792, lettera i) invece detta la speciale disciplina nel caso dell'affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione prevedendo che allo stesso «spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore» mentre il comma 785 prevede che «in caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792».

Gli oneri della riscossione per gli enti e quelli (diversi) per l'agente della riscossione
Gli oneri di riscossione sono quindi previsti in due diverse disposizioni. La prima quella del comma 803 che ha voluto standardizzare gli oneri addebitabili al debitore per la produzione degli atti fissando anche un costo massimo addebitabile. La seconda quella del comma 792 lettera i) che invece fa rinvio alla disciplina generale dei compensi dovuti all'agente della riscossione (disposta dall'articolo 9 della legge 159/2015) per l'attività espletata sugli atti disciplinati dal comma 792 senza porre alcun limite agli oneri riconoscibili.
La mancanza del limite stabilita dalla lettera i) del comma 792 differenzia in maniera sostanziale la quantificazione degli oneri nell'uno e nell'altro caso dal momento che secondo il dettato del comma 785 il comma 803 non può essere applicato alle riscossioni effettuate dall'agente della riscossione.
Volendo argomentare sulla previsione di un unico limite si arriverebbe invece al paradosso che un atto di 100.000 euro pagato oltre i 60 giorni dalla data di esecutività dell'atto se riscosso dall'Agente della riscossione produrrebbe oneri di riscossione per 6.000 euro se riscosso invece dall'Ente produrrebbe oneri di riscossione per 600 euro con una palese illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3 e 53 della Costituzione.

L'onere di riscossione è diverso dall'aggio per gli Enti locali
Sotto altro profili la terminologia usata e l'identicità delle aliquote previste allo scoccare dei medesimi termini temporali potrebbe invece indurre a sovrapporre le diverse discipline portando alla equiparazione della previsione come limite al compenso spettante ai soggetti affidatari diversi dall'agente della riscossione. In vero l'abolizione dell'aggio in capo all'Agente della riscossione e la sostituzione con l'onere della riscossione è stata dettata dalla compatibilità dell'aggio come era previsto con l'articolo 53 della Costituzione e con l'articolo 107 del Tfue in termini di aiuto di Stato.
In base al principio ubi voluit dixit che in materia tributaria, ancorata alla strettissima interpretazione, assume ancora maggiore rilevanza, gli oneri di riscossione previsti dal comma 803 non sostituiscono gli aggi di riscossione riconosciuti al soggetto che opera per conto dell'ente e, anzi possono dallo stesso essere addebitati nell'esercizio dell'attività impositiva demandata dall'ente.
Il riconoscimento di un compenso (aggio) per l'attività di riscossione rappresenta infatti la remunerazione di una attività svolta sulla base del contratto di affidamento di una funzione pubblica a un soggetto privato a tanto abilitato dalla legge che assume, con rischio imprenditoriale, lo svolgimento delle attività necessarie per incamerare le entrate.
Il soggetto privato si sostituisce in tutte quelle attività che, invece, se l'ente pubblico avesse svolto direttamente la funzione, avrebbe dovuto compiere sopportandone i costi organizzativi e gestionali. L'articolo 52 del Dgls 446/1997 lascia ampia discrezionalità all'ente in ordine alla gestione diretta o all'affidamento all'esterno con l'unico limite previsto dal comma 5, lettera c secondo cui l'esternalizzazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
Quello della standardizzazione dei servizi e della commisurazione e limitazione dei compensi in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi nella scelta gestionale era un problema aperto cui il legislatore ha dato risposta con il comma 806, lett. c), che prevede l'emanazione di un decreto che dovrà definire «livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni».

(*) Professore aggregato di fiscalità degli enti locali Università Vanvitelli e docente Anutel

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